La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Lo straniero che perde il posto di lavoro potrà essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.
Alle condizioni previste, lo straniero iscritto nell’elenco anagrafico del centro per l’Impiego potrà usufruire dell’indennità di disoccupazione.
Il lavoratore straniero iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego ha diritto a rimanere in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno.
La Questura competente, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore a 6 mesi.
Documenti da presentare:
Modelli 1 e 2;
fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
Copia dell’iscrizione nelle liste di collocamento o nell’elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, istituiti presso il Centro per l’Impiego.
Copia del permesso di soggiorno in possesso
Saranno poi necessari:
il pagamento di un contributo di 80,00 euro (dal 30 gennaio 2012);
marca da bollo da euro 14,62;
ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rinnovabile in via generale.
Al termine della validità del permesso il lavoratore:
Potrà richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel caso in cui trovi una nuova occupazione (inviando allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o presentando alla Questura una lettera di disponibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro).
Nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, dovrà lasciare il territorio nazionale.
Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro.
Lo straniero che, al momento della scadenza del permesso di soggiorno, sia iscritto da oltre 6 mesi al Centro per l’Impiego, potrà comunque tentare di far valere la disponibilità di risorse economiche sufficienti al fine di prolungare il suo soggiorno oltre il termine di 6 mesi. A tal proposito dovrebbero essere prese in considerazione la disponibilità di indennità di mobilità (che è di oltre 6 mesi), la disponibilità di indennità di disoccupazione (che può andare oltre i 6 mesi) la disponibilità del Trattamento di Fine Rapporto, di eventuali risparmi, di arretrati, la presenza di eventuali cause intentate nei confronti del precedente datore di lavoro (che potrebbero sfociare in sentenze di riammissione o in risarcimenti del danno).
Consigli utili
Presentare richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione anche se l’iscrizione alle liste del centro per l’Impiego è avvenuta oltre i 40 giorni previsti.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro nell’ambito delle procedure di ingresso per motivi di lavoro.
[ Consulta la scheda - Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ]