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Permesso per motivi di famiglia - La competenza è del Giudice Ordinario

Il Tar Lazio pronuncia una sentenza con la quale chiarisce la questione

Secondo la Sentenza del Tar Lazio del 2 febbraio 2010 tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario,

non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.

In altre parole, ai fini della individuazione del giudice competente in questa materia, non rileva il fatto che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un "non atto" relativo, comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto avverso il decreto con il quale il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e, conseguentemente, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione dato che la contestazione cade su questione che concerne il diritto alla unità familiare.
A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall’articolo 5 del d. lgs. n. 286/1998 - che è connotato da ampi spazi di discrezionalità da parte della P.A., ai quali si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo - il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del possesso dei requisiti tassativamente elencati, risulta essere atto dovuto e, dunque, forma oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della materia al giudice ordinario (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 1940 e Tar Veneto, sez. III, sent. n. 3455 del 2008), attenendo le relative controversie “alla denunciata lesione di veri e propri diritti”.

- [ Sentenza del Tar Lazio n. 1414 del 2 febbraio 2010 ]

[ martedì 16 febbraio 2010 ]

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