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Accesso ai servizi per l’impiego per i richiedenti protezione internazionale: è sufficiente la prova della dimora abituale

Date le numerose richieste di chiarimento e le difficoltà interpretative incontrate nella definizione del concetto di residenza previsto quale requisito necessario per l’iscrizione ai centri per l’impiego, l’ANPAL – Agenzia Nazionale politiche attive del lavoro – è intervenuta fornendo una più ampia interpretazione di residenza in relazione alla posizione dei richiedenti protezione internazionale.

L’articolo 11, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 150/2015 prevede infatti che la “disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro ” sia riservata “a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento”.

Il richiamo al requisito della residenza attuato dal citato D.lgs ha suscitato particolari problemi applicativi nel momento in cui la richiesta di accesso viene formulata da un richiedente protezione internazionale che, come spesso accade, risulta sprovvisto di iscrizione anagrafica poiché ospitato nei centri di accoglienza.

In tal senso si verifica la situazione paradossale per cui, nonostante i richiedenti protezione internazionale possano regolarmente svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a costoro, viene preclusa la possibilità di iscriversi ai Centri per l’impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica (alla quale pure avrebbero diritto) limitando dunque la concreta possibilità di accedere al mercato del lavoro.

Sul punto si è espressa ANPAL che interpretando estensivamente il termine “residenti” ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’iscrizione, la prova della dimora abituale del richiedente protezione internazionale. A tale interpretazione l’Agenzia è giunta richiamando l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, secondo il quale per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture […] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

Di conseguenza l’Agenzia ha ritenuto che “poiché tale norma riveste il carattere di lex specialis con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego– previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale”.

In realtà, stante l’obbligo di iscrizione anagrafica dettato dal predetto art. 5, comma 3 il problema non avrebbe dovuto porsi e comunque era già avviato a soluzione con la iscrizione anagrafica prescritta da detta norma. Tuttavia, poiché come noto sono ancora elevate le “resistenze” delle amministrazioni locali rispetto alla iscrizione dei richiedenti asilo, la precisazione dell’ANPAL giunge quanto mai opportuna.

La decisione dell’ANPAL, per quanto ponga termine a una situazione particolarmente diffusa, lascia tuttavia aperto il problema di quanti, non essendo richiedenti asilo, si trovano comune nella impossibilità di iscrizione anagrafica a causa di particolari condizioni di disagio che si vedranno preclusa la possibilità di accedere alle misure di politica attiva del lavoro che appaiano fondamentali proprio per l’emersione dalla condizione di vulnerabilità.

Leggi la comunicazione dell’ANPAL – Agenzia Nazionale politiche attive del lavoro

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )