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Accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale: la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una “autonoma sistemazione” è illegittima, in quanto non trova alcun fondamento normativo

T.A.R. per il FVG, sentenza n. 184 dell'1 giugno 2018 e Tribunale di Trieste, ordinanza del 22 giugno 2018

Photo credit: Karolina Sobel (Venezia 19 marzo 2017, Side by side)

Con queste due sentenze le associazioni dovrebbero aver arginato l’intento della Questura e della Prefettura di Pordenone di scoraggiare le richieste di asilo in quel territorio rendendo estremamente difficile l’accesso alla procedura di asilo ed all’accoglienza. Le sentenze sono particolarmente utili poichè anche in altre città avviene la stessa pratica illegittima portata avanti da Questura e Prefettura.

Il primo caso riguarda un cittadino armeno che giunto in Italia si sarebbe recato immediatamente a Pordenone, per raggiungere i propri familiari, dove, in data 16 gennaio 2018, avrebbe richiesto di poter accedere alle misure di protezione internazionale. Nei suoi confronti, tuttavia, non veniva avviato alcun progetto di accoglienza.

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T.A.R. per il FVG, sentenza n. 184 dell’1 giugno 2018

Nel secondo caso, il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c e ordinato alla Questura di Pordenone di procedere con la accettazione e registrazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente.

Il Tribunale ha condiviso l’interpretazione degli artt. 6 e 26 del d.lgs 25/2008 e del concetto di dimora ivi contenuto osservando che:

(..) la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una “autonoma sistemazione” ai fini in esame è illegittima, in quanto non trova alcun fondamento normativo. La dimora poi non consiste nella disponibilità di un alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune: la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune (..)“.

Il Tribunale inoltre richiama il principio di effettività affermato dalla giurisprudenza della CGUE ed il disposto di cui all’art. 6 par. 6 della direttiva 2013/33/UE a norma del quale: “gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale” e osserva (molto opportunamente) che ove la Questura continuasse con la prassi di accettare le sole richieste di asilo di coloro che possono produrre una dichiarazione di ospitalità ” (..) potrebbero risultare omessi atti doverosi dell’ufficio stesso (..)“.

Inoltre il Tribunale ricorda che, in ogni caso, ai sensi della direttiva 2013/32, art. 6 par. 1, se la domanda di protezione è presentata ad autorità preposta a riceverla ma non competente secondo il diritto nazionale “(..) gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda (..)”.

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Tribunale di Trieste, ordinanza del 22 giugno 2018