Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti di rifugiati residenti sul territorio degli Stati Parte. A tale fine, esso prevede che i rifugiati possono entrare senza passaporto sul territorio di un altro Stato Parte per un soggiorno della durata massima di tre mesi, ma tale accordo non si applica alle persone in viaggio per attività lucrative. E’ anche precisato che i rifugiati saranno riammessi in ogni momento sul territorio dello Stato le cui autorità hanno rilasciato i documenti di viaggio su semplice domanda di un’altra Parte.
Stato delle firme e ratifiche.
Ratificato dall’Italia con provvedimento legislativo: DPR n. 322 del 29.01.1965