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Annullamento decreto di espulsione – La convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana non deve essere intesa come effettiva ma come continuità di uno stabile rapporto familiare

Giudice di Pace di Vicenza, ordinanza del 31 maggio 2018

Photo credit: Carmen Sabello

Il provvedimento del Giudice di Pace di Vicenza annulla il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Vicenza nei confronti di un cittadino ghanese.

La Prefettura di Vicenza aveva decretato l’espulsione del cittadino ghanese per violazione dell’art. 13 comma 2 lettera b del D.lvo 286/1998.

Nelle more del procedimento, tuttavia, il padre del ricorrente aveva acquisito la cittadinanza italiana, nononostante ciò, la Prefettura contestava tale circostanza come causa di inespellibilità in quanto il padre lavorava stabilmente in Germania e, dunque, sarebbe venuto meno il requisito della convivenza effettiva.

Il Giudice ha stabilito che la circostanza che il padre presti attività all’estero non dimostra la cessazione della convivenza con il figlio in quanto l’allontanamento temporaneo del genitore dipende da ragioni economiche.

Tale pronuncia, è dunque, importante perché ribadisce che nonostante l’art. 19 del D.Lvo 286/1998 preveda che non possa essere disposta l’espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado, la convivenza non deve essere intesa come convivenza effettiva dovendosi intendere per convivenza la continuità di uno stabile rapporto familiare.

Nonostante ci siano già state diverse pronunce in tal senso, di cui una della Cassazione (n. 22230), le Questure e le Prefetture continuano ad considerare come requisito essenziale la convivenza effettiva.

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Giudice di Pace di Vicenza, ordinanza del 31 maggio 2018