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Arriva il Reddito d’inclusione: un aiuto contro la povertà, ma non per gli stranieri

Il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica che introduce il cosiddetto Reddito d’inclusione, una misura nazionale di contrasto alla povertà, che ancora una volta esclude gli stranieri privi di permesso di lungo soggiorno.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 29 agosto scorso, il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato in GU il decreto legislativo che istituisce il reddito di inclusione (ReI) in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 15 marzo 2017, n. 33 (“Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”).

Il decreto legislativo introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, una misura “di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale” (art.1).

In estrema sintesi le caratteristiche dell’intervento sono le seguenti:

– È, come già il SIA, una misura “condizionale” che prevede cioè una preventiva valutazione multidimensionale del bisogno e l’elaborazione di un progetto personalizzato contenente obiettivi specifici (occupazionali, di inserimento sociale ecc.).

– Una volta che i servizi sociali abbiano elaborato il progetto, all’esito di un “processo di negoziazione con i beneficiari” (art. 4, c. 3), questo deve essere sottoscritto dagli stessi entro 20 giorni dalla definizione; la sottoscrizione va comunicata all’INPS che eroga il beneficio.

– L’importo è di euro 3.000 moltiplicati per la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare, e comunque non può eccedere l’importo dell’assegno sociale; il beneficio non si cumula con altre prestazioni assistenziali (salvi casi elencati nell’art. 4 e salvo l’assegno famiglie numerose che, anzi, viene riconosciuto con esenzione dall’onere della domanda annuale).

– Il beneficio dura diciotto mesi e può essere nuovamente erogato solo dopo 6 mesi dalla scadenza della prima erogazione.

– In caso di mancato rispetto del progetto, i beneficiari sono soggetti a sanzioni che possono arrivare fino alla revoca del beneficio.

– Quanto ai requisiti economici per l’accesso (art. 3 comma 1 lett. b), 1) viene richiesto che il nucleo familiare sia in possesso congiuntamente di un valore dell’ISEE non superiore ad euro 6.000, di un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000, di un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000 e di un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Sono indicati ulteriori requisiti relativi al possesso di auto, imbarcazioni ecc.

– Quanto ai requisiti personali, al ReI possono accedere solo i nuclei familiari che si trovano in una delle condizioni già previste per il SIA, e cioè abbiano al proprio interno: o un componente minore di anni 18; o un componente con disabilità e un suo genitore; o un disoccupato di più di 55 anni che abbia cessato di percepire un trattamento di disoccupazione da almeno tre mesi.

– Infine il richiedente deve essere “residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda” (art. 3).

Resta, come già per il SIA, la questione dei requisiti “di nazionalità” . Il componente che richiede la misura (e dunque non tutti i componenti del nucleo) deve avere uno dei seguenti status:

– cittadino italiano
– cittadino dell’Unione
– familiare di un cittadino dell’Unione
– titolare del permesso di lungo soggiorno

Resterebbero quindi esclusi i titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria, il che è paradossale se si considera che già in occasione di due analoghe esclusioni, l’INPS era dovuto intervenire con propria circolare estendendo ai titolari di detti status – in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 direttiva UE 2011/95 – un beneficio che la legge non aveva previsto: il riferimento è all’assegno di natalità (cfr. circolare n. 93 dell’ 8 maggio 2015) e all’assegno di maternità di base (cfr. circolare n. 9 del 22 gennaio 2010). Vedremo se anche questa volta l’INPS interverrà nello stesso senso, ma certo la tecnica della legislazione che procede “per errori” affidando poi la correzione alle circolari è davvero criticabile e continua a favorire l’incertezza del diritto.

Sono parimenti esclusi i titolari di permesso unico lavoro. Valgono in proposito le osservazioni già fatte a proposito del SIA (si veda al link).

Anche in questo caso la riconduzione della prestazione nell’ambito della direttiva 2011/98 potrebbe essere dubbia, stante le caratteristiche più discrezionali del beneficio (quantomeno con riferimento alla possibilità di sanzione e revoca) e stante la finalità (il contrasto alla povertà) che non è di per sé inclusa nell’elenco dei rischi di cui all’art. 3 regolamento 883/04, cui la direttiva rinvia.

Resta tuttavia il fatto che fino a quando sarà riservato a disabili, minori, donne in gravidanza o anziani disoccupati, la misura si configura come un intervento rivolto a tutelare da rischi pienamente compresi nell’elenco di cui all’art. 3 (rispettivamente: disabilità, famiglia, maternità, disoccupazione) e dunque ben potrebbe ricondursi nell’ambito della direttiva e della relativa clausola paritaria prevista dall’art. 12.

Ma resta soprattutto l’irragionevolezza (che ben potrebbe sfociare in una censura di incostituzionalità ex artt. 2, 3 e 34) di escludere dal beneficio proprio gli stranieri che, a causa della assenza di reddito, non sono riusciti ad accedere al permesso di lungo periodo; esclusione tanto più illogica ove si consideri che il “radicamento territoriale” è già garantito dalla norma, in modo uniforme per italiani e stranieri, dalla residenza continuativa biennale, sicché aggiungervi un requisito di residenza quinquennale per i soli stranieri più poveri appare davvero illogico.

La consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si veda la rassegna) avrebbe invece potuto fornire in proposito indicazioni importanti, dalle quali il legislatore non avrebbe dovuto discostarsi: in primo luogo laddove la Corte ha escluso la possibilità di porre limiti per i soli stranieri nella fruizione di diritti sociali fondamentali (all’interno dei quali ben potrebbe ricondursi anche il contrasto alla povertà) ma in particolare laddove la Corte con la sentenza del 12 dicembre 2011 n. 32 ha dichiarato incostituzionale il requisito della carta di soggiorno per l’accesso alla indennità di frequenza che è un contributo per la frequenza alla scuola del minore disabile, riconosciuto indipendentemente dal reddito: ebbene se è stata considerata incostituzionale quella limitazione, davvero non si vede come possa essere costituzionale l’esclusione dello straniero in condizione di grave povertà da un contributo che serve (anche) ad assistere il componente disabile della famiglia.

Leggi il decreto

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )