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Arriva il “mini-bonus bebè” per il 2018 : ancora ignorata la direttiva 2011/98

Il comma 248 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio (L. n. 205/2017) ha prorogato l’assegno natalità (c.d bonus bebè), previsto originariamente per i soli nati fino al 31.12.2017, anche ai figli nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

A differenza di quanto previsto precedentemente, ove l’erogazione della prestazione avveniva sino al compimento del 3 anno di età del bambino, il beneficio verrà corrisposto solo sino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare, nel caso di adozione.

In ogni caso, l’ammontare del beneficio è rimasto invariato ad 80 euro per ISEE superiore a 7000 euro e a 160 euro per ISEE inferiore. I nuovi nati non potranno inoltre beneficiare neppure del “premio nascita” (800 euro una tantum) che non è stato rinnovato: per i nati fino al 31.12.2017 è comunque possibile ancora presentare la domanda entro un anno dalla nascita.

Al comma 249 dello stesso art. 1 è stata poi prevista la possibilità che il Ministero dell’economia e delle finanze ridetermini l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE richiesti ai fini dell’accesso al beneficio, nell’ipotesi di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa originarie: analoga facoltà era prevista anche nella norma originaria, ma non è mai stata utilizzata.

Incredibilmente, nonostante il vasto contenzioso in corso sulla estensione del beneficio ai titolari di permesso unico lavoro, che vede soccombente l’INPS pressochè in tutti i Tribunali e le Corti d’Appello d’Italia, la questione è stata ancora ignorata dal Parlamento che non è intervenuto sulla questione dei requisiti: gli unici ad avere diritto “per legge” restano quindi i genitori appartenenti a uno Stato dell’Unione e quelli con permesso di lungo periodo; titolari di protezione internazionale e familiari di comunitari restano ammessi in forza di circolari INPS; mentre i titolari di permesso unico dovranno affidarsi, anche per il 2018, al contenzioso giudiziario.

Ma quanti saranno i “nuovi discriminati” dalla norma?

Una indicazione di massima può provenire dal rapporto IDOS 2017 che fornisce i dati relativi al 2016: i nuovi nati in Italia nel 2016 sono 473.438 di cui 373.075 da entrambi genitori italiani ; dei restanti 100.363, poco più di 30.000 sono nati da coppie con un genitore italiano (e dunque accedono comunque al diritto) e 69.379 sono nati da genitori entrambi stranieri e sono dunque esposti al rischio di esclusione: dallo stesso rapporto IDOS risulta che i lungo soggiornanti sono il 63% degli stranieri non comunitari; si può dunque ipotizzare che i nati da lungo soggiornanti siano il 63% di 69.379 e che i nati da stranieri non-lungosggiornanti (che sono per la quasi totalità, titolari di permesso unico lavoro) sono il residuo 37% : dunque i nuovi nati privati del diritto nel 2016 sono circa 25.000 e tanti saranno anche nel 2018.

Un numero rilevante sotto il profilo della gravità della discriminazione, ma anche un numero che consentirebbe una soluzione del problema – peraltro obbligatoria per rispetto del diritto comunitario – senza stravolgere le finanze nazionali.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )