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Asilo: l’annullamento da parte della Commissione del provvedimento originario non solleva l’autorità giudicante dall’obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza del diritto soggettivo

Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6692 del 2 dicembre 2015

Pubblichiamo la sentenza in tema di protezione internazionale della Corte di Appello di Roma con cui si accoglie il ricorso contro la decisione di primo grado di dichiarare la cessata materia del contendere in conseguenza dell’emanazione di un nuovo provvedimento della Commissione durante il corso del processo.
La Corte di Appello ribadisce (in linea con la giurisprudenza maggioritaria) che il giudizio instaurato in primo grado contro un diniego di protezione internazionale ha come oggetto il diritto del richiedente asilo di avere protezione e non anche il singolo provvedimento di diniego (cosicché se cambia il provvedimento della Commissione, il giudice ha l’obbligo comunque di pronunciarsi sul diritto del richiedente ad ottenere una forma di protezione internazionale).
Nella fattispecie la Corte di Appello accoglie il reclamo contro il diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma a un cittadino turco di etnia curda e gli riconosce lo status di rifugiato.

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Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6692 del 02 dicembre 2015