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Assegno di maternità – E’ possibile ottenerelo senza il PDS CE?

risposta a cura dell'Avv. Alberto Guariso

Domanda:
Buon giorno,
se possibile, avrei bisogno di delucidazioni circa il diritto di mia moglie extracomunitaria (quindi di tutto il nostro nucleo familiare) di ricevre l’assegno di maternità dei comuni.
Ne abbiamo diritto per la situazione del reddito, ma sembra che non possiamo richiederlo perchè in possesso di una carta di soggiorno perchè madre di un cittadino italiano. Io che sono italiano e i nostri 2 figli, anch’essi italiani, ci sentiamo discriminati dal fatto di non aver diritto a ricevere tale contributo, solo perchè mia moglie e la loro mamma è extracomunitaria!! In base alla ricerca che avevo fatto sul vostro sito, mi sembrava di aver capito che mia moglie avrebbe diritto ad una carta di soggiorno di lunga durata anche senza i 5 anni di residenza sul territorio italiano, per il fatto di essere un familiare di cittadini italiani/UE(moglie di un cittadino italiano e madre di due bambini italiani).
Questa mattina siamo stati all’ufficio imigrazione della Questura di Milano per richiede il permesso di soggiorno CE di lunga durata, ma ci hanno risposto che non possiede ancora i requisiti per ottenerlo.
E’ vero? dobbiamo rinunciare a questo contributo o possiamo fare qualcosa?
Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti

Risposta:
L’assegno di maternità di base è disciplinato dall’art. 74 del d.lgs 151/01 e consiste in un importo mensile (di importo rivalutato di anno in anno; attualmente è di euro 311,27 al mese per complessivi 1.556,35 all’anno cfr. circolare inps 28/2010) pagato alle donne che non beneficiano dell’indennità di maternità “ordinaria” (cioè quella per lavoratori dipendenti, disoccupati o lavoratori autonomi).
In effetti la norma prevede che la donna debba essere titolare di carta soggiorno ai sensi dell’art. 9 Tu immigrazione. Tuttavia la Corte Costituzionale con tre sentenze e una ordinanza (sent 187/2010, sent. 306/08, sent. 11/09, ordinanza 285/09) ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedono il requisito della carta di soggiorno per l’accesso a prestazioni assistenziali.
La dichiarazione di incostituzionalità riguarda solo le norme che sono giunte all’esame della Corte (che sino ad ora sono quelle riguardanti la fruizione dell’assegno mensile di invalidità, l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’indennità di frequenza per minori disabili) ma nel frattempo molti giudici si stanno orientando ad applicare lo stesso criterio anche ad altri istituti senza necessità di rinvio alla Corte Costituzionale.

Nel caso della persona che ha formulato il quesito c’è poi una ulteriore e decisiva considerazione: l’art. 19 dlgs 30/07 (riguardante la circolazione dei comunitari) stabilisce il principio di parità di trattamento tra italiani e cittadini comunitari estendendo tale principio ai familiari dei comunitari (anche se non comunitari) . L’art. 23 stabilisce che queste norme si applicano anche ai familiari dei cittadini italiani non aventi la nostra cittadinanza: in parole povere poiché la moglie albanese di un francese residente in Italia, avrebbe diritto all’assegno, la moglie albanese di un cittadino italiano non può essere trattata meno favorevolmente e ha dunque anch’essa diritto all’assegno.
In conclusione è probabile che un contenzioso avrebbe esito positivo sotto entrambi gli aspetti qui indicati.
Va anche aggiunto che l’INPS è orientato a applicare le sentenze della Corte nel senso di non richiedere la carta di soggiorno, ma la presenza dei requisiti necessari per ottenerla diversi dal reddito (in pratica i 5 anni di residenza) . In questo caso tuttavia sembra che detto requisito ci sia e quindi non dovrebbero esserci problemi. Suggerisco quindi di rivolgersi a un avvocato che possa mandare una lettera motivata a Comuni e INPS e poi eventualmente avviare il contenzioso.