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Assegno di maternità

Per richiedere l’assegno di maternità ex art. 74 D.lvo 151/2001 è sufficiente il permesso di soggiorno

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale prevista dall’art. 74 D.lvo 151/2001 corrisposta dall’Inps, previa presentazione della domanda da parte della madre (o, in casi particolari, dal padre) al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio.

Il nucleo familiare della richiedente deve essere in possesso di risorse economiche non superiori a un ISEE 2017 pari a 16.954,95 Euro.

L’importo della prestazione è pari a 5 mensilità da 338,89 Euro al mese per un totale di euro 1694,145.

La maggior parte dei Comuni e l’Inps ritengono erroneamente che tale prestazione assistenziale possa essere riconosciuta solo alle cittadine extracomunitarie titolari di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione / italiano o di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, con conseguente rigetto delle domande presentate dalle cittadine extracomunitarie regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di permesso di soggiorno ordinario.

Tale interpretazione dell’Amministrazione contrasta con il complessivo quadro normativo di rango comunitario regolante la materia della sicurezza sociale (art. 14 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e Direttiva europea n. 2011/98), nonché con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale orientate in modo sempre più univoco verso l’estensione dei benefici di natura assistenziale – previdenziale ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ed, infine, con la normativa italiana (art. 41 D.lvo 286/98).
Molti Tribunali italiani si sono già pronunciati nel senso di riconoscere l’assegno di maternità anche alle cittadine extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno ordinario.
Sono stati segnalati casi di alcuni Comuni che si rifiutano di accettare la domanda “cartacea” e di altri Comuni che richiedono che la domanda vada presentata tramite i Patronati in via telematica.

Il sistema di compilazione e invio della domanda in via telematica è, però, impostato in modo tale che se non si barra la casella relativa alla titolarità della carta di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non si può proseguire con la compilazione e l’inoltro della richiesta.
In entrambi i casi (mancata accettazione della domanda domanda cartacea / richiesta di invio telematico), l’ostacolo è superabile tramite l’invio della domanda al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dopo aver fatto copia, da conservare, della richiesta e della documentazione allegata alla stessa.

Ricevuto il diniego da parte del Comune sarà possibile depositare ricorso al Giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto al pagamento dell’assegno.