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Assegno di natalità – Bonus bebè

Aggiornata a giugno 2019

L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro.
L’assegno è diventato annuale e viene corrisposto ogni mese fino al primo anno di vita del bambino o al primo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. Il comma 248 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio (L. n. 205/2017) ha ridotto i tempi di erogazione del bonus bebè da 3 anni a uno. 1
Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

DECORRENZA E DURATA
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal genitore, anche affidatario in possesso dei requisiti, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore dell’ ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui).
Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.
Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:
– il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia. L’anno si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
– il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore a 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento).
Altre cause di decadenza sono:
– il decesso del figlio;
– la revoca dell’adozione;
– la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
– l’affidamento del minore a terzi;
– provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.

REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
– cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007;
– cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
– residenza in Italia;
– convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
– ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

IMPORTANTE

La giurisprudenza in materia conferma come i cittadini extra UE titolari del permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa hanno diritto a beneficiare del “bonus bebè” e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.
Il bonus bebè rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE. L’esclusione dalla prestazione di una cittadina extra UE titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare costituisce una discriminazione.
I permessi che consentono l’attività lavorativa sono: permesso unico lavoro, attesa occupazione, per famiglia, motivi umanitari e quello rilasciato su autorizzazione del Tribunale per i minori.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

COME FARE DOMANDA
La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:
– Contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

  1. http://www.meltingpot.org/Arriva-il-mini-bonus-bebe-per-il-2018-ancora-ignorata-la.html

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