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Assegno sociale INPS – L’importo per il 2024

Nuovo importo di € 6.947,33 l'anno - importo mensile € 534,41

Limite di reddito per l’anno 2024: 6.947,33 euro
Importo mensile per l’anno 2024: 534,41 euro (si considerano 13 mensilità)
1.

L’assegno sociale è una prestazione pensionistica assistenziale che viene riconosciuta in presenza di precisi requisiti anagrafici, e reddituali.

Il diritto all’assegno sociale sorge quando si verificano le seguenti condizioni:

 

  • 67 anni di età;

 

 

  • cittadinanza italiana o, per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

 

 

  • mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Per il diritto all’assegno si considera anche il reddito del coniuge.

 

 

  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

 

N.B. L’assegno sociale spetta a tutti i cittadini non comunitari a condizione che abbiano il permesso di soggiorno UE di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Purtroppo la piena equiparazione tra cittadini italiani e cittadini non comunitari, originariamente stabilita dall’art.41 del Testo Unico per TUTTE le misure si assistenza sociale, senza distinzione tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno, è stata in pratica boicottata perché con la legge finanziaria 2001 – L. 388/2000 – si stabilisce che SOLO i titolari della carta di soggiorno possono beneficiare di questa equiparazione.

Importi e redditi

I richiedenti non devono avere altri redditi ovvero avere redditi comunque inferiori a quelli fissati ogni anno dalla legge. Per aver diritto all’assegno si considerano non solo i redditi propri del titolare ma anche quelli eventuali del coniuge. Con una precisazione: nel caso in cui il richiedente superi il limite di reddito personale ma cumulandolo con quello del coniuge non superi invece il limite fissato per legge, ha comunque diritto all’assegno anche se in misura ridotta.

Il limite di reddito da non superare per l’anno 2024 è di 6.947,33 euro, se non coniugato, e di 13.894,66 euro, se coniugato.

Il reddito da dichiarare è quello dell’anno in cui viene fatta la domanda. Poiché, tuttavia, non è possibile dichiarare in anticipo quale sarà il reddito dell’anno, il richiedente la prestazione può dichiarare in via presuntiva il reddito dell’anno precedente. Nell’anno successivo, l’Inps provvederà’ al conguaglio di quanto pagato rispetto al dovuto.

L’importo mensile dell’assegno sociale per il 2024 è di 534,41 euro per 13 mensilità.

L’importo dell’assegno sociale è fondamentale per i cittadini stranieri perché stabilisce i parametri di reddito minimi previsti nelle richieste di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare si ricorda che: per la richiesta di ricongiungimento familiare il cittadino o la cittadina straniero/a può richiedere il nulla osta all’ingresso di uno o più familiari in base all’art. 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Testo Unico Immigrazione, se dimostra di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere (vedasi tabella);
Il cittadino straniero che chiede il rilascio del permesso UE soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve dimostrare un reddito pari all’importo dell’assegno sociale.

Assegno sociale (per 1 persona) € 6.947,33
– n. 1 familiare da ricongiungere (anche se minore di 14 anni) € 10.421
– n. 2 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 13.894,66
– n. 3 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni)
20.842
– n. 4 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni)
24.215,67

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2024 euro è di € 13.894,66.
Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 13.894,66 euro si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 3.473,67 euro.

Es.
un familiare + due o più figli minori di anni 14 € 17.368,33
due familiari + due o più figli minori di anni 14 € 20.842,00
tre familiari + due o più figli minori di anni 14 € 24.215,67
Questi importi valgono anche per la richiesta del permesso di soggiorno UE.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, quali i redditi soggetti all’Irpef; i redditi esenti da imposta; pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; pensioni di guerra; rendite vitalizie pagate dall’Inail; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità’, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società’ per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.
Non costituiscono reddito: il proprio assegno sociale; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; i trattamenti di famiglia; la casa di proprietà in cui si abita; le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogata dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta; gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati di inabilità; l’indennità di comunicazione per i sordomuti.

Attenzione: l’assegno sociale non è esportabile all’estero

L’assegno sociale non può essere trasferito all’estero ovvero il trasferimento all’estero della persona beneficiaria dell’assegno fa perdere il diritto.
La particolarità della prestazione è di NON essere esportabile perché non si tratterebbe di una prestazione previdenziale (cioè derivante dal fatto che nel corso della vita lavorativa si sono versati dei contributi) bensì di una prestazione di assistenza sociale per le persone che non sono più in condizione di produrre reddito e che, tuttavia, non hanno “maturato” il diritto alla pensione ordinaria (esempio pratico: per chi non ha redditi di altra natura, non è più in età lavorativa e non può percepire nessuna pensione, è prevista questa misura di assistenza che si chiama assegno sociale).
Inoltre è necessario che l’interessato continui a risiedere in Italia altrimenti perde la pensione. Non è possibile dunque continuare a percepirla trasferendosi nel proprio paese di origine.
In sostanza si tratta dell’applicazione di un principio, riconosciuto anche in altri paesi europei, per tutte le misure di assistenza sociale, che distingue tra prestazioni esportabili e non esportabili.

N.B. Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione la prestazione viene revocata. La verifica della effettiva residenza viene fatta annualmente e può essere richiesto di mostrare il proprio passaporto.

Sono esportabili le prestazioni di tipo pensionistico che corrispondono ad un posizione contributiva costituita durante la vita lavorativa. La pensione, quindi, può essere percepita anche al proprio paese di origine, eventualmente dando mandato di trasferirla in un conto estero tramite una delega alla banca. Non sono esportabili, invece, le misure di assistenza che non trovano riscontro in versamento di contributo durante la vita lavorativa.

  1. Fonte: Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2024

Redazione

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