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Attivazione della procedura di affidamento per il minore. Valutato il “supremo interesse del minore”

Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decreto del 21 luglio 2017

Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro favorevole al mantenimento diretto in tema di affido di minori.

La vicenda oggetto del presente esame attiene alla fattispecie di affidamento di un minore – di cittadinanza cinese – in favore della zia materna.

In punto di fatto: il minore, entrato in territorio italiano con la propria madre, era stato successivamente affidato alle cure degli zii materni, vista l’improvvisa necessità della madre di fare immediato rientro in territorio cinese per lungo tempo e la presenza di un nucleo familiare consolidato in territorio italiano, che accettava di prendersi cura del minore.
La madre rilasciava quindi procura speciale notarile debitamente tradotta e legalizzata – in favore della propria sorella, zia del minore, affinché la stessa potesse essere nominata affidataria del minore, a norma dell’art. 4 1. n. 184 del 1983.
La zia materna, oltre ad essere regolarmente soggiornante in territorio italiano, percepiva un reddito derivante da attività imprenditoriale idoneo al mantenimento dell’intero nucleo familiare, nipote compreso. Interpellati a tal fine i servizi sociali, formulavano parere negativo nei confronti dei parenti del minore (zia materna e coniuge), sulla cui base il Pubblico Ministero competente in materia di minori formulava richiesta di procedere a norma dell’art. 333 c.c. (allontanamento [del minore, n.dr.] dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore).

Il procedimento incardinato dinanzi il Tribunale per i minorenni di Catanzaro traeva quindi origine dalla relazione di segno negativo formulata dai competenti Servizi Sociali e da un provvedimento di non luogo a provvedere del Giudice Tutelare, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero competente in materia di minori, a procedere con la verifica – a norma dell’art. 333 cc. – dell’adeguatezza delle figure parentali presso cui è collocato il minore e l’adizione di ogni misura idonea a sua tutela.
Al contrario di quanto richiesto, in esito alle audizioni disposte dal Tribunale, è emerso un forte legame affettivo tra il minore ed il suo “nucleo familiare” presente sul territorio italiano. Anche il comportamento della madre è stato valutato favorevolmente dall’Ufficio, quale non concretizzante condotte di abbandono di minore, visto il prodigarsi della donna nel rilascio in favore della propria sorella di ben due procure speciali notarili (una prima procura, al fine di porre in essere tutte le pratiche necessarie per il rilascio in favore del minore del permesso di soggiorno; una seconda procura, al fine di richiedere specificamente l’affidamento del minore, secondo la normativa di diritto italiano), e la trasmissione di documentazione attestante il proprio stato di famiglia ed inerente alla relazione di parentela con la sorella. Documenti – tutti – tradotti e legalizzati presso il Consolato Generale d’Italia a Shanghai.

Considerata, quindi, l’accertata insussistenza di condotte pregiudizievoli alla crescita ed alla educazione della prole, da parte dei familiari regolarmente soggiornanti in territorio italiano, e l’oggettiva impossibilità della madre nell’accudimento del proprio figlio, il Tribunale dei minori di Catanzaro, a tutela del “superiore interesse del minore” (sul punto, cfr. art 3 Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989), il quale già viveva con i propri parenti, ha valutato la ricorrenza delle condizioni per l’affidamento del medesimo agli zii materni.
Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in virtù di quanto sopra riportato e della documentazione allegata, sentito il P.M.M. e visto l’art. 333 cc, con provvedimento immediatamente esecutivo ha testualmente disposto:
AFFIDA il minore […] alla zia materna […] per tutte le pertinenti facoltà avi comprese la salute e la scuola), con il sostegno e l’orientamento dei Servizi Sociali“.

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Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decreto del 21 luglio 2017