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Bangladesh – L’integrazione sociale e lavorativa del richiedente asilo giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Palermo, ordinanza dell'11 luglio 2017

Il Tribunale di Palermo, mediante la presente ordinanza, ha ritenuto che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, nel particolare con contratto a tempo indeterminato, sia prova della sua volontà di integrarsi nel nostro Paese, e che tale processo di integrazione procede in modo positivo.
Pertanto, ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/98.

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Tribunale di Palermo, ordinanza dell’11 luglio 17