Il Tribunale di Palermo, mediante la presente ordinanza, ha ritenuto che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente, nel particolare con contratto a tempo indeterminato, sia prova della sua volontà di integrarsi nel nostro Paese, e che tale processo di integrazione procede in modo positivo.
Pertanto, ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/98.
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Tribunale di Palermo, ordinanza dell’11 luglio 17