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Bonus bebè: hanno diritto a beneficiarne anche i cittadini extra UE titolari del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o attesa occupazione

Ordinanze del Tribunale di Padova e Treviso

Due ordinanze, una del Tribunale di Treviso e l’altra del Tribunale di Padova, che confermano come i cittadini extra UE titolari del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o attesa occupazione hanno diritto a beneficiare del “bonus bebè” e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.
Il cd. bonus bebè (una forma di contributo pubblico al bilancio familiare che ha effetto per i primi 3 anni di vita del figlio) di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE. L’esclusione dalla prestazione di una cittadina extra UE titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare costituisce una discriminazione.
E’ importante ricordare che tra i permessi che consentono l’attività lavorativa, oltre al permesso per ricerca occupazione, c’è anche quello per famiglia, per protezione internazionale – asilo politico e sussidiaria – (quelli “definitivi” non quelli per attesa asilo), motivi umanitari e quello rilasciato su autorizzazione del Tribunale per i minori.

I casi sono segnalati dall’ADL Cobas di Treviso e Padova. Il Giudice del Lavoro ha dichiarato “il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall’INPS consistente nell’aver negato alla ricorrente l’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190, per mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ordina all’INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo alla ricorrente la somma corrispondente a titolo di assegno di natalità a partire dal mese di nascita del figlio”.

– Scarica le ordinanze
Tribunale di Treviso, ordinanza del 29 marzo 2017
Tribunale di Padova, ordinanza del 23 dicembre 2016