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Bonus famiglie – Anche per i familiari a carico

Tutte le istruzioni ed i moduli per presentare la domanda

Con la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di presentazione delle domande, i requisiti richiesti e le modalità di erogazione del bonus famiglie, così come disposto dall’ art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

In particolare si precisa che:

il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell’ dall’articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2, n. 296, può essere costituita da:

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Le somme erogate sono pari a:
– 1 componente (titolare di pensione)
reddito max 15.000
bonus 200 euro

– 2 componenti
reddito max 17.000
bonus 300 euro

– 3 componenti
reddito max 17.000
bonus 450 euro

– 4 componenti
reddito max 20.000
bonus 500 euro

– 5 componenti
reddito max 20.000
bonus 600 euro

– 6 o più componenti
reddito max 22.000
bonus 1.000

– Con familiare a carico portatore di handicap
reddito max 35.000
bonus 1.000

La presentazione della richiesta
La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico
– entro il 28 febbraio 2009 – redditi riferiti al periodo d’imposta 2007
– entro il 31 marzo 2009 – redditi riferiti al periodo d’imposta 2008

Badanti
Qualora il beneficio non venga erogato dal sostituto d’imposta, come nel caso delle badanti, la richiesta deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate
– entro il 30 aprile 2009 – redditi riferiti al periodo d’imposta 2007
– entro il 30 giugno 2009 – redditi riferiti al periodo d’imposta 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

– Vai alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009

Domanda al sostituto d’imposta
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Badanti
Domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate
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