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Burkina Faso – Protezione umanitaria al richiedente: il Paese è caratterizzato da un’estrema instabilità

Tribunale di Genova, ordinanza dell'8 settembre 2016

Il Tribunale di Genova con questa ordinanza riconosce la protezione umanitaria a un cittadino burkinabé.
Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione spiegando che nel corso dell’audizione ha avuto problemi a farsi capire in quanto l’interprete non parlava dialetto bissa, bensì il dialetto morè. Nell’interrogatorio libero il richiedente ha fornito indicazioni precise rispetto alla sua vicenda personale, tanto che il Giudice ha ritenuto di “non condividere la valutazione della Commissione territoriale” che nella motivazione adottata ha considerato il racconto “generico e incoerente”.
In merito, invece, alla situazione sociopolitica del Burkino Faso, Il Giudice ha ritenuto valido il quadro fornito. Il Paese è caratterizzato da “un’estrema instabilità”, nel settembre del 2015 è avvenuto l’ennesimo golpe, l’ottavo negli ultimi anni, con violenti scontri tra Guardia Presidenziale ed esercito, con vere e proprie rivolte popolari, con diffuse sparatorie ed uccisioni indiscriminate di civili. Emerge, pertanto, una situazione di generale allarme e di conseguenza di impossibilità ad ottenere una minima tutela anche rispetto alle vendette private.
Il quadro generale di instabilità ha portato il Giudice a ritenere sussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario (ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98), ravvisando una situazione di vulnerabilità da proteggere.

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Tribunale di Genova, ordinanza dell’8 settembre 2016