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CIE - Va valutata la compatibilità del trattenimento dello straniero in condizioni sanitarie critiche con il tipo di assistenza ed intervento che la struttura del centro è in grado di assicurare

Nota a cura dell’avv. Maurizio Veglio, ASGI

Si ringrazia l’Asgi per la segnalazione

Autore: Avv. Maurizio Veglio

Con l’importante provvedimento allegato in materia di proroga del trattenimento dei richiedenti asilo, il Tribunale di Torino ha affrontato la vicenda di un cittadino albanese ristretto presso il Cie nonostante un quadro sanitario estremamente precario (disturbo borderline della personalità, ripetuti e recentissimi ricoveri in cliniche psichiatriche, pregressi tentativi di suicidio) e ciononostante ritenuto "idoneo" al trattenimento dal medico della struttura.

In sede di udienza di proroga veniva depositata una memoria a sostegno della incompatibilità delle condizioni cliniche dello straniero con il trattenimento e della violazione dell’art. 3 Cedu, anche con riguardo alle specifiche condizioni di permanenza e di assistenza sanitaria all’interno della struttura di C.so Brunelleschi.

All’esito dell’udienza il giudice ha disposto la proroga del trattenimento per soli 7 giorni successivi alla scadenza dell’originario periodo di 30 giorni seguito alla convalida del Giudice di pace, incaricando il personale sanitario del Cie di redigere una relazione medico-psichiatrica sul ragazzo, eventualmente avvalendosi del servizio di salute mentale dell’ASL territorialmente competente per una più compiuta valutazione delle condizioni psichiatriche, e fissando una successiva udienza.

Ulteriormente il Tribunale richiedeva al personale medico del centro di valutare la compatibilità del trattenimento con il "tipo di assistenza ed intervento che la struttura del centro è in grado di assicurare".
Pochi giorni dopo il provvedimento, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino – precedentemente adita dallo straniero – trasmetteva gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, circostanza che determinava le immediate dimissioni dal Cie e la successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento rappresenta una delle primissime applicazioni del principio di gradualità della proroga del trattenimento del richiedente asilo, il cui quadro normativo – particolarmente scarno e conciso – ha da subito generato numerose criticità, dalla facoltà di effettuare plurime proroghe della misura restrittiva all’applicabilità della Direttiva rimpatri, dall’individuazione del termine di decorso della proroga alla possibilità di graduarne la durata.

La pronuncia in esame ha l’indubbio merito di rappresentare un importante ed autorevole precedente in tal senso, e nondimeno alla stessa seguono ulteriori questioni di difficile soluzione, con particolare riferimento alla legittimità di una successiva "estensione" della proroga, oltretutto nella presumibile assenza di una nuova richiesta ad hoc della questura.

Maggiore pregio della decisione – a parere di chi scrive – deriva dalla richiesta della valutazione delle condizioni sanitarie del trattenuto (più che al personale medico del centro, già espressosi con l’iniziale dichiarazione di idoneità al trattenimento, più opportunamente indirizzabile ad un consulente tecnico, figura connotata da garanzie di competenza ed imparzialità) e soprattutto dalla richiesta dell’esame della compatibilità del trattenimento dello straniero (nelle condizioni sanitarie illustrate) con il concreto “tipo di assistenza ed intervento che la struttura del centro è in grado di assicurare", profilo ad oggi raramente considerato dalla magistratura sebbene drammaticamente ricorrente nella denuncia delle condizioni di restrizione all’interno dei Cie nazionali.

- Provvedimento del Tribunale di Torino del 4 febbraio 2013

[ 23 febbraio 2013 ]
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