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Carta di soggiorno: un esempio di discriminazione

Per la legge e per la Costituzione sappiamo che non ci può essere nessuna differenza di trattamento tra i cittadini italiani per nascita e chi lo diventa successivamente. L’art. 9, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione (non modificato dalla legge Bossi Fini) precisa che la carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero, coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o cittadino di uno stato dell’Unione europea residente in Italia.

È chiaro che per i cittadini stranieri che si trovano in questa particolare situazione di collegamento e convivenza con un cittadino italiano, il procedimento volto al rilascio della carta di soggiorno è semplificato perché non è richiesta l’anzianità di soggiorno di almeno sei anni prevista allo stesso art. 9, comma 1. Semplificando, anche se i genitori di questa persona fossero in Italia solo da un anno, avrebbero comunque il diritto di ottenere la carta di soggiorno in deroga alla regola generale che stabilisce una anzianità minima di sei anni.
Nel caso specifico però la questura pretende che i genitori dimostrino il requisito di “lunga permanenza in Italia” anche se, come sopra detto, lo stesso non è richiesto dalla legge.
D’altro canto la legge – su questo argomento – è fin troppo chiara e non necessita di ulteriori spiegazioni o interpretazioni da parte di circolari ministeriali; ci troviamo quindi ad affrontare un tipico esempio di difformità di interpretazione e prassi operative tra le diverse questure.

Non ci resta che consigliare all’interessata di provvedere innanzitutto ad inviare una diffida in messa in mora a provvedere ed eventualmente – laddove il provvedimento della questura dovesse essere negativo – promuovere ricorso al Tar, anche se sappiamo che i tempi sono piuttosto lunghi.
Non possiamo suggerire altre strade, anche perché l’unica soluzione possibile sarebbe quella di rivolgersi direttamente al Ministero dell’Interno perché provveda a dare indicazioni opportune alla questura interessata al fine di applicare correttamente al legge. Si tratta comunque di una possibilità ancora più tortuosa del ricorso al Tar e senza certezza di una risposta.

Si capiscono benissimo i motivi per cui l’interessata rappresenta l’urgenza di perfezionare il rilascio della carta di soggiorno per i suoi genitori considerato che vi sono collegate diverse forme di assistenza sociale che purtroppo sono negate a chi è in possesso di un semplice permesso di soggiorno (dalla c.d. pensione di invalidità civile sino all’assegno sociale). Vediamo tante situazioni di questo genere e vorremmo avere una medicina per tutte le malattie, ma questo purtroppo non è sempre possibile.