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Casamance, Senegal – Riconosciuta la protezione sussidiaria per la situazione di “conflitto a bassa intensità”

Tribunale di Venezia, ordinanza del 17 aprile 2018

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei Cittadini Dell’Unione Europea – ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria a un cittadino senegalese proveniente dalla regione della Casamance.
Tale riconoscimento si basa sull’esistenza, in tale regione, di un “conflitto a bassa intensità” caratterizzato dalla presenza di vari gruppi armati, dediti al banditismo e derivanti dalla frammentazione dei movimenti guerriglieri originariamente legati all’MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance), movimento armato per la secessione della Casamance dal Senegal.

Il ricorrente aveva narrato che era stato costretto a lasciare il proprio paese per sfuggire dai tentativi di arruolamento forzato da parte di questi gruppi armati, Tali episodi, che avevano coinvolto anche il fratello del ricorrente, sono stati documentati anche tramite servizi giornalistici e hanno avuto una recrudescenza in un massacro (documentato a mezzo di allegati prodotti prima dell’udienza di
discussione) ad opera di un gruppo armato, avvenuto nel gennaio di quest’anno, nello stesso scenario di episodi di arruolamento forzato descritti in ricorso.

Il Tribunale, a differenza della commissione territoriale, ha ritenuto credibile, dettagliato e circostanziato il racconto del ricorrente, giudicando che lo stesso ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda come richiesto dall’art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.
Il Tribunale ha ritenuto che, “qualora il ricorrente venisse rimpatriato, potrebbe correre il rischio di subire un danno grave alla propria incolumità stante la possibilità che lo stesso venga sottoposto alla tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante da parte di quegli stessi ribelli che in più occasioni hanno cercato di reclutarlo e di arruolarlo tra le loro fila”.

Esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria ex art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 251/2007. Uno dei profili di interesse della decisione, sta nell’implicita sussunzione del “conflitto a bassa intensità” nella fattispecie astratta della “situazioni di conflitto armato interno od internazionale” richiesta e prevista dall’art. 14, lettera c) d. lgs. 251/2007.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 17 aprile 2018