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Che cos’è e a cosa serve l’ISEE

Scheda pratica aggiornata a gennaio 2021

Con il termine ISEE si intende la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per richiedere quasi tutte le prestazioni sociali e le agevolazioni, con la quale è “misurata” la situazione economica della famiglia.
L’ISEE consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. E’ dunque uno strumento di Welfare, che si calcola effettuando il rapporto tra Indicatore della Situazione Economica (I.S.E., dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e parametro nella Scala di Equivalenza.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, ma hanno tutte validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno).

È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione (Isee corrente) quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro).

L’ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l’Isee ordinario.

Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata:

  • una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
  • in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
  • una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 20% rispetto a quello indicato nell’Isee ordinario (di 2 anni prima).

L’ISEE Corrente pertanto si può ottenere sia per una perdita dell’attività lavorativa e/o reddituale sia per una perdita del patrimonio. In caso di riduzione dell’attività lavorativa e perdita patrimoniale, nell’ISEE corrente potranno essere inserite entrambe al fine di ottenere un ISEE corrente che evidenzi il disagio rispetto alle variabili economiche dei due anni precedenti inserite sulla DSU ordinaria (ISEE ordinario).

Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.

Molte sono le prestazioni collegate all’ISEE:

  • Reddito e Pensione di cittadinanza
  • Bonus energia (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua)
  • Riduzione canone del telefono
  • Conto corrente a zero spese
  • Saldo e stralcio cartelle riscossione Agenzia delle Entrate
  • Esenzione ticket sanitario
  • Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso erogati dai Comuni, bonus bebé, bonus asilo nido
  • Esenzione o riduzione  tasse scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi)
  • Iscrizione asilo nido
  • Riduzioni trasporto pubblico
  • Accesso a strutture socioresidenziali

Isee Università

L’Isee Università è la certificazione che gli studenti devono presentare quando si iscrivono all’anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio.

Se non si presenta l’attestazione Isee, l’università applicherà l’aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.

Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:

• lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;

• lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

ISEEU PARIFICATO per studenti stranieri

Solo i residenti in Italia possono presentare il modello ISEE e i suoi relativi moduli aggiuntivi , come l’ISEEU (ISEE UNIVERSITARIO). Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero possono ottenere la graduazione della 2^ rata e della tassa regionale attraverso un modello analogo: ISEEU PARIFICATO. Tale modello è frutto di una convenzione fra i CAF e alcune Università italiane ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEE UNIVERSITARIO, nello specifico:

  • studente straniero non residente in Italia
  • studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all’estero
  • studente italiano residente all’estero non iscritto all’AIRE

Prima di prendere un appuntamento con i sportelli di un CAF è opportuno verificare che la propria università rientri fra quelle che hanno firmato la convenzione di cui sopra. Se così fosse, per ottenere il calcolo dell’ISEEU PARIFICATO è necessario presentarsi presso il CAF dove, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:

  • dati anagrafici
  • redditi prodotti all’estero
  • patrimonio posseduto all’estero

Tale documentazione deve essere:

  • rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
  • tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Una volta in possesso dell’ISEEU PARIFICATO, va conservato il documento che ne attesta la presentazione,  mentre il CAF provvederà a trasmetterlo direttamente all’Università convenzionata.

E’ importante che gli studenti verifichino con la propria Università e/o con l’ente per il diritto allo studio universitario, la modalità corretta di acquisizione dei propri dati e se esiste convenzione con i CAF.

Si ricorda che per tutti gli altri studenti universitari che non rientrano nelle condizioni precedenti, sarà sufficiente elaborare l’ISEE Università presso qualsiasi CAF.


Per la dichiarazione ISEE, come ogni altra forma di assistenza fiscale, ci si può rivolgere ai CAF.

Il servizio di assistenza per l’ISEE è completamente gratuito.