Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero degli Interni n.134 del 30 dicembre 2003

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

Ai prefetti della Repubblica
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta- Servizi di prefettura

Circolare MIAITSE numero 134/03 Prot. 200304863 fascicolo 15600/12488.

In vista della consultazione per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, che si svolgera’ domenica 13 giugno 2004, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.

Con il suddetto provvedimento normativo e’ stata recepita la direttiva comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993 che prevede l’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione europea in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Com’e’ noto il principio che sottende la direttiva e’ quello della «Cittadinanza dell’Unione» che rappresenta uno dei cardini del trattato di Maastricht; la direttiva suddetta realizza la prima tappa: il cittadino dell’Unione esprime il suo voto «Europeo» nel Paese in cui vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio di integrazione.
Pertanto i cittadini dell’Unione residenti in Italia, compresi quelli dei dieci Stati candidati all’adesione (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia), per poter esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione, e cioe’ entro il 15 marzo 2004, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta, istituita presso lo stesso comune. Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che dovra’ essere opportunamente utilizzato allo scopo (allegato A, pagina 1 pagina 2).
Tale schema e’ disponibile anche sul sito internet di questo Ministero all’indirizzo: http://cedweb.mininterno.it:8886
Giova inoltre rammentare che l’art. 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ha abrogato alcune disposizioni contenute nell’art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, in materia di modalita’ di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini dell’U.E.residenti in Italia. Conseguentemente, con riferimento al contenuto ed ai requisiti della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacita’ elettorale nello Stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall’autorita’ nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’elettorato attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacita’ elettorale nello Stato di origine. Comunque, anche se la succitata legge comunitaria (n. 128/1998) ha soppresso l’obbligo – sempre per il cittadino dell’U.E. – di dichiarare l’assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell’elettorato attivo, il comune di residenza e’, in ogni caso, tenuto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 408/1994, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso gli uffici del casellario giudiziale. Si rammenta che i cittadini dell’Unione che risultano attualmente gia’ iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee del 1999 e che non sono stati cancellati possono esercitare il diritto di voto nel nostro Paese senza dover presentare una nuova istanza. Premesso quanto sopra, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare i sindaci dei comuni della rispettiva provincia affinche’ promuovano ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare al massimo la facolta’ per i cittadini comunitari di votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo fornendo, altresi’, ogni informazione utile sulle modalita’ di compilazione e presentazione dell’istanza stessa. Al riguardo, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in piu’ lingue, cui potranno ispirarsi i comuni (allegato B). Per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla commissione delle Comunita’ europee, sarebbe, inoltre, opportuno che i comuni utilizzassero anche un sistema di lettere personali dirette, inviate per posta agli elettori comunitari che risiedono sul proprio territorio.

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore centrale
dei servizi elettorali
Riccio

Allegato A : Allegato 1Allegato 2

Allegato B

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA.

In occasione della prossima elezione del Parlamento Europeo – fissata per il 13 giugno 2004 – anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, compresi quelli appartenenti ai 10 Stati che entreranno nell’Unione a far data dal 1 maggio 2004 (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia) potranno votare in Italia per i rappresentanti italiani, inoltrando apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza.

La domanda – il cui modello é disponibile sia presso il Comune che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo:

http://cedweb.minintemo.it:8886 – dovrà essere presentata agli Uffici comunali o spedita mediante raccomandata entro il 15 marzo 2004.

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 28/12/2000 n. 445).

Nella domanda – oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente dichiarati: – la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

. la cittadinanza;
. l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
. il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
. l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato attivo.

Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.

Allegato B in più linguefranceseingleseinglese 2tedesco