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Cittadinanza italiana – Il commento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7472 del 21.03.2014

a cura di Ivana Stojanova

Il Giudice del Tribunale di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana al nipote naturale del cittadino italiano emigrato in Brasile partendo dal presupposto che l’art. 2 della Legge 91/92 non fa alcuna distinzione tra figli legittimi e naturali (riconosciuti spontaneamente dai genitori come tali ovvero tramite una sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità) ai fini dell’acquisto della cittadinanza, al contrario, recependo i principi enucleati dalla riforma del diritto di famiglia, basata tra l’altro sull’equiparazione piena dei figli, estende la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana a tutti i figli, e in alcuni casi, anche al figlio incestuoso.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione
Secondo il dettato letterale dell’art. 2 della legge 91/92 il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione mentre per il minore determinano l’attribuzione della cittadinanza ipso iure per il figlio maggiorenne lasciano aperte due possibili strade: 1) conservare il proprio status civitatis; 2) eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione entro un anno dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di filiazione.
Le motivazioni di questo trattamento differenziato sono certamente da ricondurre alla necessità di lasciare piena libertà di scelta ad una persona ormai adulta, la quale deve poter valutare eventuali vantaggi o pregiudizi connessi ad un mutamento di status.

La manifestazione della volontà dell’interessato
L’art. 2 co. 2 della legge 91/92, in caso in cui si tratta di figli maggiorenni subordina l’attribuzione della cittadinanza ad una manifestazione di volontà (nonché ad un termine), in omaggio al principio della preminenza della volontà dell’interessato, in quanto non spetta al legislatore italiano disporre né circa la pretesa “conservazione” della cittadinanza straniera, eventualmente posseduta dai destinatari di questa norma, né circa gli effetti derivanti da una altrettanto pretesa “elezione” della cittadinanza italiana.
Sulle formalità e sugli adempimenti relativi alla manifestazione di volontà dispone l’art. 23 della L. 91 del 1992 il quale stabilisce che “Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza

.”
Pertanto, secondo il Giudice del Tribunale romano la richiesta di cittadinanza italiana presentata al Consolato Italiano nel Paese estero entro il termine previsto dalla legge (un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione) vale come dichiarazione di manifestazione di volontà da parte dell’interessato ad acquisire la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Il Giudice del Tribunale di Roma con la propria decisione n. 7472/2014 ha stabilito che ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.2 co. 2 della legge 91/92 è necessario che:
1) Il cittadino di origine italiana, dante causa della cittadinanza, non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, e di conseguenza abbia trasmesso jure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti;
2) L’interessato sia stato riconosciuto discendente del cittadino di origine italiana emigrato all’estero tramite riconoscimento spontaneo o tramite dichiarazione giudiziale di filiazione;
3) L’interessato abbia manifestato la propria volontà di essere eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, anche tramite la semplice richiesta di cittadinanza italiana inoltrata al Sindaco del Comune di residenza (in caso di residenza in Italia) oppure alla Rappresentanza Consolare di Italia nel Paese estero (in caso di residenza all’estero);
4) Tale manifestazione di volontà sia avvenuta nel termine stabilito dall’art. 2 co. 2 legge 91/92 – entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione.

Tribunale di Roma, sentenza n. 7472 del 21.03.2014