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Cittadinanza italiana – Non può essere pregiudicata dal fatto che i genitori al momento della nascita del richiedente fossero irregolari sul territorio italiano

Due sentenze del Tribunale di Bari, febbraio 2017

Foto tratta da l'Espresso

Pubblichiamo due sentenze analoghe relative al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di due ragazzi nati e cresciuti in Italia ai quali il Comune di Bari aveva rigettato l’istanza, presentata una volta compiuti i 18 anni, affermando che non risultavano soddisfatti i requisiti di legge.
In particolare il Comune affermava che i ragazzi non risultavano aver risieduto legalmente in Italia, in quanto al momento della nascita i genitori dei ragazzi si trovavano in condizione di irregolarità sul territorio nazionale.
Ma l’art.33 del D.Lvo 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, affermata la non imputabilità degli adempimenti riconducibili ai genitori, afferma la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
Ne discende che anche lo straniero che non abbia potuto dimostrare l’interrotta residenza legale, oltre che la residenza anagrafica, sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza una volta dimostrato, con idonea altra documentazione (in questi due casi di aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie e la frequenza scolastica) , di essere nato e di aver risieduto in Italia fino al compimento della maggiore età.

– Scarica le sentenze
Tribunale di Bari, sentenza 1028 del 24 febbraio 2017
Tribunale di Bari, sentenza 1030 del 24 febbraio 2017