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Cittadinanza italiana – Riconosciuta ai tre figli minori di cittadino srilankese naturalizzato italiano che si trovavano in Sri Lanka per motivi di studio

Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 44 del 27 marzo 2015

Pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Roma che ha anticipato la riforma all’esame del Parlamento sulla legge 91/92 in riferimento all’art. 14.

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Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 44 del 27 marzo 2015

Il commento dell’Avv. Emanuele Giudice.

La Camera dei deputati ha approvato la riforma della legge 91/92 sulla cittadinanza italiana. Le nuove norme, che passeranno ora all’esame del Senato, rendono di fatto più semplice e più facile l’acquisto della cittadinanza italiana per i minori stranieri nati in Italia. Tra le norme modificate anche l’art. 14 della legge 91/92 che attualmente subordina l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza al requisito della convivenza. In pratica la norma si rivelava (e si rivela) fortemente pregiudizievole, per es., per i minori costretti a vivere con un genitore piuttosto che con l’altro quando, a causa della separazione o divorzio, il minore veniva affidato ad uno dei due genitori: se il genitore straniero non affidatario acquistava la cittadinanza italiana per naturalizzazione, il minore convivente con il genitore affidatario poteva vedersi negata la cittadinanza italiana (a dire il vero molti comuni italiani, tra questi quello di Roma, non hanno aderito ad una interpretazione meramente letterale della norma riconoscendo la cittadinanza italiana al minore quando il genitore non affidatario conservava comunque con quest’ultimo un rapporto significativo). Ma si pensi anche ai genitori che per problemi comprensibilissimi (non solo la scelta di non far recidere del tutto il rapporto con il paese di origine ma a volte anche ragioni economiche) hanno deciso di far frequentare ai figli minori i cicli scolastici della scuola primaria e/o secondaria nei paesi di origine. Con la conseguenza in questo caso che, mancando il requisito della convivenza, se il genitore in Italia acquistava la cittadinanza, i figli minori ne rimanevano tagliato fuori.
Il Tribunale Di Roma, I Sezione Civile, Giudice rel. Dott.ssa Monica Velletti, aveva già compreso il problema e anticipato la riforma ora al vaglio del Parlamento. Con la sentenza n. 44/2015, pubblicata il 27 marzo 2015, il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai tre figli minori di cittadino srilankese naturalizzato italiano. All’atto del giuramento del genitore, i figli erano in Sri Lanka per motivi di studio.
Il Tribunale muovendo dal presupposto che l’art. 14 non dà una definizione di convivenza ha proceduto ad una interpretazione della norma alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, riconoscendo che il legame tra padri e figli “può dunque estrinsecarsi non necessariamente in una convivenza fisica, bensì in un vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio, dovendosi ravvisare in ciò l’esatto contenuto della convivenza stabile ed effettiva”. Sulla base di tale interpretazione del concetto di convivenza è stata dichiarata la cittadinanza dei minori.