Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Comunicazione di cessione fabbricato (ospitalità)

Il modulo da compilare

È una dichiarazione in cui si afferma di ospitare a casa propria un cittadino straniero non comunitario. Deve essere fatta dalla persona titolare dell’alloggio oppure in caso di locazione del contratto di affitto, accompagnando la dichiarazione con una fotocopia della regolare denuncia di ospitalità e la fotocopia del documento di identità del dichiarante. Sarà necessario fornire anche la fotocopia del contratto di locazione registrato, intestato alla persona che produce la dichiarazione di ospitalità. Tutti questi adempimenti dovranno essere ripetuti nel caso in cui l’alloggio cambi.

La comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 286/1998, si deve effettuare entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. In caso di violazione di tale obbligo, si può incorrere nella sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da € 160 a € 1.100.

La dichiarazione di ospitalità è un documento che può certificare l’effettiva dimora del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato e viene solitamente richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale dichiarazione non deve essere resa se si dà ospitalità ad un cittadino comunitario.

La dichiarazione di ospitalità viene resa presso gli uffici a ciò deputati dei Comuni (di solito Ufficio Anagrafe o Polizia Locale) in base ad apposita modulistica, oppure all’URP della Questura anche attraverso PEC allegando il modulo ed i documenti d’identità.

Redazione

L'archivio di tutti i contenuti prodotti dalla redazione del Progetto Melting Pot Europa.