Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Concessione cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati a italiani

Istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

La cittadinanza, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, può essere concessa in presenza dei seguenti requisiti.

Il richiedente straniero o apolide deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno 6 mesi e deve avere la residenza legale in un Comune della provincia da almeno 6 mesi da quando lo stesso ha contratto matrimonio. Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare permesso di soggiorno.
Nei predetti 6 mesi non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale.

Procedimento

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – competente per territorio in base alla residenza del richiedente la cittadinanza italiana alla quale sia stata presentata la domanda, verifica la regolarità e la completezza dell’istanza e della documentazione allegata ed avvia il relativo procedimento istruttorio.
Conclusasi con esito favorevole l’istruttoria, il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione che viene trasmesso all’Autorità che ha ricevuto la domanda per la notifica all’interessato.
Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Documentazione necessaria:

La domanda, redatta secondo l’allegato modello A, unitamente ad una marca da bollo di importo pari ad euro 14,62 va presentata alla Prefettura competente per territorio. Se lo straniero risiede all’estero, può presentare domanda dopo tre anni di matrimonio alla competente Autorità Consolare.
La domanda deve essere corredata dai documenti sottoelencati.
1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Solo in caso di documentata impossibilità, in sostituzione dell’estratto di nascita, l’istante può presentare attestazione rilasciata dall’ Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità – prenome, cognome, data e luogo di nascita – nonché paternità e maternità dell’istante.
2. certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. *
I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata ai punti 1e 2, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell’istante nel paese di origine nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.

Nel modello di domanda sono previsti ulteriori quadri relativi ad elementi di valutazione autocertificabili: residenza anagrafica, composizione del nucleo familiare, posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano. *

* I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel paese di origine.

Nel medesimo modello, per quanto attiene alla cittadinanza italiana del coniuge e alla presenza delle condizioni di validità del matrimonio è stata predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che potrà essere sottoscritta dall’istante.

Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)
Definizione del procedimento – art. 3 D.P.R. 362/94 – (per quanto previsto dagli art. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda –due anni-).

Scarica il Modello A

Tratto da Ministero dell’Interno