Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Convenzioni Internazionali (CI)

Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro d
iritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta
la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore
della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di
instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno
proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti
e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni
Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale
per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli,
deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità,
di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli i
deali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito
di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo
è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo
e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il
20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli
artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
| in particolare all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere
del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo
il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale,
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto
sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni
Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e
della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una
particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori
culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso
del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei
paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano
avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità
in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella
presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché
il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni
professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o
dei suoi familiari.

Articolo 3

1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo
deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e
le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri
dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti
legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono
alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti
in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda
il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un
adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano
tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori
o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come
previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo
delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti
che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e
lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora
ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile,
a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la
loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non
fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare
la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità
o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano,
sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo,
oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo
di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di
far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i
genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e
contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte,
come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione)
di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce
dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro
della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano
il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni
possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del
paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi
genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un
ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità
e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e
per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve
circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù
del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno
nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato
solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della
protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della
moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli
altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali
o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto
di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa,
le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne,
sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato,
in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di
ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico,
della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure,
se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio
del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo
delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie
ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico,
della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell’uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure
per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella
sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla
sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze
o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass
media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a
materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto
se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno
una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo
spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare
e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie
fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono
al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità
comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al
suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere
al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai
suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’
interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori
e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro
di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni,
istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e
degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano
i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale
ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di
oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza,
di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per
tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi,
i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra
persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a
fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato,
nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del
rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti
da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno
altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del
suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente
nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali
dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva,
in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione
o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto
della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che
l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle
autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con l
e procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative
al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione
della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e
tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato
il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i
pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva
oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il
beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le
adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo
contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero
siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato
ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale
applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti
della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai
diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie,
a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle
altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli
che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari
di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per
qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione
alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare
di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso
dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di
coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta
ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di
coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori
handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle
cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative
e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa
integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono
lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive
e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di
riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso
a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le
proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali
settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei
paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior
stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto
di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale
del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure
sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo
delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito
delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione
di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi
e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di
inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i
genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla
nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno,
sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione
degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di
mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori
e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione
del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute
in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla
autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una
terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta
terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure
necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in
conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del
suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una
domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di
vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo
la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie
allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i
genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare
questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi
di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione,
il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire i
l mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone
aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio
o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona
che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in
uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono
l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi,
nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. GliStati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione,
e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in
misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni
fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento
e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni
mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché
la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità
del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente
Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale
nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine,
si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere
come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta
la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle
Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese
di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di
origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare
e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati
al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione
impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche
oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene
a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una
propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o
di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età
e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati
di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto
contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun
lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio
la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine,
e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti
internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e
delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire
l’attuazione effettiva del presente articolo;

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro
l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite
dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano
utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste
sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma
di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati
adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività
sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre
pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli
o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la
tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento
a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono
essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento
di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il
rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener
conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni
fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si
ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo,
ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo
di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso
a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto
di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale
o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione
sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del
diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato,
e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino d
irettamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni
persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si
sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto
armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico
affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare
di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero
fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di
ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di
ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di
un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo
senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole
di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate
dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono
commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno
diritto alle seguenti garanzie:
I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure,
se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali,
delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e
la presentazione della sua difesa;
III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per
mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza
del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in
presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che
ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del
fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e
di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità;
V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere
contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza
dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente,
indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende
o non parla la lingua utilizzata;
VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi
della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure,
la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai
fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso
reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli
non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo
le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata,
il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare
ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla
loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni
più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Seconda parte

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia
agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione
degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito
un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di
una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.
I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano
a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato
tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni
ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati
parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il
Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo
designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato
sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili
se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni;
i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della
riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se,
per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare
le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato
la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire
il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente,
sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.
La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da
una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva
dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo
necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono,
con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti
che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella
presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali
diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se
del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati
parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione.
Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al
Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione
nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente
in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo
le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta
diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare
la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare
nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione
che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le
Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e
ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri s
pecializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei
loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni
Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori
che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri
Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una
richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi
una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e
proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al
Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su
questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base
alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della
presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali
sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea
Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Terza parte

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale
della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che
vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli
Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una
Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della l
oro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto
gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1
del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per
gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo
vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli
emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà
e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state
formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità
della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il
quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato
come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.