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Corte di Cassazione: non è reato affittare un alloggio ai “clandestini”

Si tratta di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 46070, resa nota da un’agenzia stampa del 28 novembre. E’ una sentenza che riguarda il reato di favoreggiamento della permanenza irregolare degli stranieri, con particolare riferimento all’affitto delle case ai cosiddetti clandestini. Il titolo del dispaccio d’agenzia è il seguente: “Cassazione: non è reato affittare casa ai clandestini”.

Per la verità il sottoscritto è rimasto un po’ stupito dal titolo, perché non è mai stato reato affittare case ai clandestini, così come affittare una stanza d’albergo o camere, perché la legge non prescrive al padrone di casa o al titolare di un albergo o di un campeggio o ad un affittacamere di esigere l’esibizione del pds dello straniero, ma unicamente richiedere un documento di identità valido, normalmente il passaporto. Prescrive poi di denunciare l’ospitalità data allo straniero all’autorità locale di pubblica sicurezza, ma tutto questo senza il minimo riguardo all’esistenza o meno, di un regolare permesso di soggiorno per qualsiasi motivo.

Questa è sempre stata la legge, per altro minimamente modificata dalla legge Bossi-Fini.
La legge Bossi-Fini ha modificato solamente la sanzione – quindi la punizione – nei confronti dell’ospitante che omette, ovvero trascura, di fare la denuncia di ospitalità. L’articolo 7 del T.U. sull’immigrazione stabilisce che “Chiunque, a qualsiasi titolo – sia a pagamento sia gratuitamente a titolo di ospitalità anche precaria – dà alloggio ad uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili – siano essi rustici o urbani – posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza”. “La comunicazione – precisa il comma 2 dello stesso articolo 7 – comprende le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata, o ove presta servizio e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
Punto!

Da nessuna parte si parla della verifica del permesso di soggiorno che non solo non deve essere indicato nella denuncia di ospitalità (la denuncia di ospitalità rimane uguale, tanto che la persona abbia o non abbia il permesso di soggiorno) ma che non deve nemmeno emergere. Ma soprattutto quello che si capisce è che il padrone di casa, o l’ospitante o titolare dell’albergo, non ha diritto nemmeno di chiederlo allo straniero che chiede l’ospitalità; ha diritto e dovere di chiedere soltanto il documento di identità, nient’altro.

Ora, l’unica modifica introdotta dall’articolo 7 della legge Bossi Fini è quella relativa alla sanzione: ora le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. Niente altro. E’ per questo che stupisce il titolo che la stampa e l’agenzia d’informazione hanno dato a questa sentenza della Corte di Cassazione per cui non è reato affittare casa ai clandestini. ripetiamo: non è mai stato reato affittare casa, dare ospitalità, fornire una stanza d’albergo, una stanza d’affittacamere, un posto in un campeggio ad un clandestino.

Infatti, andando a guardare meglio, ci si accorge che ben diversa è la situazione che viene presa in considerazione dalla Corte di Cassazione, la cui prima sezione penale, con sentenza numero 46070, ha riconfermato che la concessione di un alloggio ad una persona in condizione irregolare non costituisce reato, a meno che non sia praticato un canone d’affitto esorbitante rispetto al canone normalmente praticato alle persone regolari e quindi non si ricavi in maniera evidente dal comportamento del soggetto ritenuto responsabile che egli sta approfittando della condizione di illegalità di uno straniero e che sta favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano.

A questo riguardo l’art. 12 comma 5 del Testo Unico sull’immigrazione (norma non modificata dalla legge Bossi/Fini), prevede che fuori dalle altre ipotesi previste sempre dall’art. 12, di favoreggiamento dell’immigrazione regolare e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, o nell’ambito delle attività punite dal presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello stato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 30.000.0000. Ma questa ipotesi non corrisponde con la situazione di chi da ospitalità o da in affitto un alloggio ad una persona in condizione irregolare, questa è una situazione ben più specifica, cioè di chi vuole innanzitutto trarre profitto ingiusto proprio dalla condizione di illegalità di uno straniero. Quindi pratica un canone d’affitto esorbitante, rispetto a quelli normali, proprio perché consapevolmente sta approfittando della condizione di illegalità dello straniero. Quello che viene perciò punito, non è tanto il fatto di ospitare un clandestino ma di sfruttarlo e questo ci pare giusto.

Esempio pratico – Una agenzia di affittacamere fa pagare alle persone in condizioni di soggiorno regolare 100 euro al mese per un posto letto mentre ai cosiddetti clandestini fa pagare 500 euro, senza denunciarne la presenza come previsto dalla legge. Ecco che ci troveremo in una situazione di favoreggiamento della condizione irregolare (che di per sé non costituisce automaticamente reato) che si realizza attraverso la mancata denuncia dell’ospitalità di una persona senza permesso di soggiorno. E’ comunque un favoreggiamento che si compie con lo scopo di sfruttamento, ovvero per trarre un profitto ingiusto e lo si capisce dal fatto che questa persona deve pagare molto più degli altri, profitto ingiusto tratto dalla condizione di irregolarità dello straniero.
In questa situazione abbiamo una condotta penalmente rilevante che è punita con la reclusione fino a quattro anni e con una multa pari a lire 30.000.000, ma è cosa ben diversa dal dare ospitalità ad uno straniero.

Ipotesi lecite
Sono tante le ipotesi che possiamo immaginare, perfettamente lecite o semmai a rischio di pura e semplice sanzione amministrativa.

– Ospitalità a titolo gratuito di una persona senza il permesso di soggiorno: in questo caso non siamo di certo di fronte ad un approfittamento della condizione di irregolarità, perché non c’è un ingiusto profitto da parte dell’ospitante ed anche nell’eventualità che l’ospitante non abbia provveduto a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza la presenza di questa persona non saremmo comunque di fronte a un reato, ma saremmo di fronte a una mera violazione amministrativa (sanzionata dall’art. 7 del Testo Unico, con il pagamento di una sanzione da 160 a 1100 euro)

– Ospitalità a pagamento presso un appartamento in affitto, o un’affittacamere, o presso un albergo: la semplice omissione della denuncia di ospitalità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa citata precedentemente, non certo comporterebbe un procedimento penale, poiché questo potrebbe esservi solo in presenza una situazione di ingiusto approfittamento per motivi di lucro della condizione di irregolarità. Quindi anche nel caso di un appartamento affittato ad uno straniero senza permesso di soggiorno e a fronte della mancata denuncia dell’ospitalità, vi sarebbe soltanto l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura già indicata e non certo la possibilità di condannare in sede penale, quando si verificasse che la persona sta comunque pagando un normale canone di mercato e quindi non vi fosse una prova dell’ingiusto approfittamento della condizione di irregolarità per motivi di lucro.

Questo è un in sostanza il principio che è stato riaffermato da parte della Corte di Cassazione, anche se, per qualcuno, fa notizia il fatto che affittare case ai clandestini non sia reato.
Dobbiamo tutto sommato consolarci del fatto che per fortuna c’è ancora una legge, e una magistratura che considera normale che una semplice irregolarità amministrativa rimanga tale laddove non vi è alcuna condotta penalmente rilevante.