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Costa d’Avorio – Il superamento non ancora consolidato della lotta fra etnie giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza del 30 maggio 2018

Il Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano fuggito dal suo Paese a seguito dei forti scontri registrati a livello locale.
Il ricorrente, infatti, apparteneva alla etnia Malinkè, entrata in acceso contrasto nel 2005 con l’etnia dei Guerè, i cui appartenenti accusavano i Malinkè di non essere dei veri ivoriani. Ha riferito che la cessazione delle ostilità era solo apparente perché numerosi gruppi di Guerè portavano avanti attacchi nei villaggi vicini, rubando oggetti, violentando donne e distruggendo case e terreni.
Il giudice di primo grado, quindi, svolge un’attenta disamina del caso de quo, approfondendo la situazione fondiaria nel Paese ed evidenziando la presenza di sommosse generate a causa del possesso dei terreni.
È notorio che in Costa d’Avorio, ed in genere negli stati del Sael, vi sia una tendenziale corrispondenza tra gruppo etnico e formazione politica sicché la lotta per l’ottenimento del potere vede contrapposte le diverse etnie che lottano per la cura dei propri interessi che in Costa d’Avorio sono legati in modo consistente alla produzione del caffè e del cacao (di cui risulta un forte produttore detenendo una percentuale del 40% della produzione mondiale);
che il ricorrente ha con precisione individuato la causa dei contrasti nel possesso della terra;
che tale riferimento trova riscontro nei rapporti accreditati;
che infatti La Commissione Affari Esteri dell’Assemblea Nazionale francese, il 15 febbraio 2017, ha presentato un Rapporto di missione di informazione sulla Costa d’Avorio dal quale risulta che un problema fondamentale non affrontato appieno dai leader ivoriani è la riforma fondiaria, che è stata una delle cause della crisi ivoriana;
che infatti emerge dal rapporto che il contesto di rivalità per l’accesso alla terra ha favorito la crisi etnica ivoriana e l’ascesa della teoria dell’”appartenenza ivoriana” (c.d. ivoirité) che ha portato ad escludere molti migranti stigmatizzati come “stranieri”

Con la presente ordinanza, quindi, viene riconosciuto al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei termini che seguono.

Le evidenziate criticità della situazione di quell’area, la repressione governativa delle manifestazioni per il rispetto dei diritti dell’uomo, ed il superamento non ancora consolidato della lotta fra etnie, fanno ritenere sussistenti in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 4455/2018 , gravi ragioni di carattere umanitario, unitamente alla attuale effettività del diritto al lavoro di cui il ricorrente gode attualmente quale bracciante agricolo assunto con contratto a termine e alla perdita dei legami parentali significativi nel paese di origine per ragioni credibilmente riconducibili alla guerra civile“.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 30 maggio 2018