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Costa d’Avorio – Protezione umanitaria al richiedente: lo sradicamento da un ambiente di vita all’altro sarebbe pregiudizievole per il suo avvenire

Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 246 del 21 aprile 2017

La Corte d’Appello di Trieste, sebbene la situazione della sicurezza del Paese d’Origine – Costa d’Avorio – rimanga stabile ma fragile, per cui non sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato idoneo alla concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 d.gls n. 251/2007, in considerazione: “di una ancora leggera instabilità nel Paese di origine del richiedente; della giovane età del richiedente; della sua maggiore vulnerabilità e fragilità a fronte degli asseriti rapporti familiari interrotti per cause estranee alla sua volontà, sì che sarebbe pregiudizievole per il suo avvenire, lo sradicamento da un ambiente di vita all’altro” concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari ravvisandosi i “seri motivi” richiesti dalla norma di cui all’art. 5 d.lgs 286/1998.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 246 del 21 aprile 2017