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Decreto Flussi 2008 – Il commento al testo del decreto

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Il Decreto Flussi 2008 è stato pubblicato il 10 dicembre nella Gazzetta Ufficiale n. 288.

I dati di carattere generale
Innanzitutto è doveroso evidenziare la scelta del Governo di mettere a disposizione soltanto 150.000 quote. Questo taglio di 20.00 rispetto al decreto flussi del 2007 sembra essere una concessione anticipata a quanti reclamavano una moratoria sulla programmazione dei flussi migratori per gli anni 2009 e 2010.

Altro dato molto importante da segnalare è che una buna parte di queste quote non sarà concretamente utilizzabile o meglio, sarà molto difficilmente utilizzabile proprio da parte di coloro che provengono dai paesi a più alta pressione migratoria. E’ il gioco perverso del meccanismo delle quote riservate. Com’è noto l’art 3 del Testo Unico sull’immigrazione prevede la possibilità per il governo, in sede di emanazione del Decreto flussi, di riservare poche o tante quote tra quelle messe a disposizione a cittadini provenienti da paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi di cooperazione in materia di immigrazione. Si tratta, lo ricordiamo, di quegli accordi che permettono espulsioni più facili grazie alla cooperazione in materia di espulsione da parte di alcuni paesi che quindi avrebbero, teoricamente, una prelazione sulle quote per favorire l’immigrazione dei propri cittadini.

Le quote riservate sono limitazioni
Dal punto di vista pratico invece, quanto meno negli ultimi anni, il meccanismo delle quote riservate ha prodotto l’effetto esattamente inverso, un effetto imbuto. Facciamo una considerazione pratica, persino banale, se, com’è accaduto con quest’ultimo Decreto flussi, vengono riservate complessivamente 44.600 quote ai cittadini provenienti dai paesi che hanno stipulato accordi con l’Italia, suddivise in sotto quote per ciascuna nazionalità, è chiaro che, rispetto alle 150.000 quote messe a disposizione, saranno solo 44.600 le persone che potranno entrare pur essendo provenienti da paesi che esprimono il 90% della pressione migratoria in questo paese. Il 30% delle quote viene messo a disposizione del 90% della reale pressione migratoria. Questo produce l’effetto esattamente opposto rispetto al concetto di quote privilegiate o riservate.
Le quote sono poi così suddivise: 4.500 posti per i cittadini albanesi, 1.000 ai cittadini algerini, 3.000 al Bangladesh, 8.000 ai cittadini egiziani, 5.000 ai cittadini filippini, 1.000 ai cittadini ghanesi , 4.500 ai cittadini marocchini, 6.500 ai cittadini moldavi, 1.500 ai cittadini nigeriani, 1.000 ai cittadini pakistani, 1.000 ai cittadini senegalesi, 100 ai cittadini somali, (per inciso è tuttora da dimostrare come si può verificare la cittadinanza somala visto che il paese dal punto di vista legale non esiste più e i documenti non sono più riconosciuti), 3.500 cittadini dello Sri Lanka, 4.000 cittadini tunisini.
E’ chiaro che per le 6.500 quote riservate ai cittadini moldavi avremo una distribuzione a livello regionale e quindi provinciale di poche manciate di quote per ogni provincia nonostante sia ben noto che, soprattuto per il lavoro domestico, cittadini e cittadine moldave sono molto richieste e quindi le domande presentate dai datori di lavoro italiani prevalentemente, o di stranieri, sono moltissime, a fronte appunto di pochissimi posti. Paradossalmente un cittadino ucraino o argentino, proveniente quindi da paesi che non hanno stipulato accordi di cooperazione in materia d’immigrazione avranno la possibilità di partecipare all’assegnazione di 105.400 quote, pur rappresentando gli altri paesi, che non hanno stipulato accordi in materia d’immigrazione, una pressione migratoria complessiva di gran lunga inferiore a quella invece rappresentata dai paesi che hanno stipulato accordi di cooperazione in materia d’immigrazione. In altre parole, a tutti gli altri paesi del mondo che esercitano all’incirca il 10 o il 20 % della pressione migratoria verso l’Italia si vedono riservare le quote maggioritarie, ovvero più di 100.000.

Priorità al lavoro domestico
Dalle premesse del Decreto di programmazione dei flussi migratori leggiamo che viene presa in considerazione l’attuale congiuntura economica e l’esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona. A questo riguardo dobbiamo far presente che in realtà questo Decreto flussi, a differenza dei precedenti, non è stato preceduto dalle consultazioni prescritte dalla legge, all’articolo 3 del Testo Unico sull’immigrazione che prevedono appunto l’ audizione delle organizzazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e quindi delle associazioni e rappresentanze delle imprese e delle associazioni e organizzazioni sindacali. Certo, è un dato di fatto noto che vi è una crisi anche nel mercato di lavoro in questi ultimi mesi, ma che questa crisi si rifletta su determinati settori piuttosto che su altri ancora non è un dato che risulta, quanto meno nell’ambito delle consultazioni riscontrato da parte delle organizzazioni di rappresentanza nel mondo di lavoro.
D’altra parte, se è pur vero che c’è una crisi del lavoro, non è detto che questa crisi automaticamente rifletta alla ripresa della disponibilità dei lavoratori italiani a ricoprire le occupazione tradizionalmente ricoperte da lavoratori stranieri. Questo non vale solo per il lavoro domestico ma verosimilmente anche per vari settori, pensiamo per esempio all’edilizia, ormai contrassegnata da un’ occupazione pressoché totalitaria di lavoratori immigrati.
Considerato comunque, – dicono sempre le premesse del Decreto flussi – , che l’elevato numero di richieste d’assunzione inviate agli sportelli unici per l’immigrazione rimaste non soddisfatte dopo l’esaurimento delle quote relative al 2007 esprime un fabbisogno socialmente rilevante con particolare riferimento al settore dell’assistenza domiciliare, si è ritenuto di dover soddisfare proprio questo settore. Le quote quindi vengono destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle domande di autorizzazione all’assunzione per lavoro domestico. Ed infatti, mentre all’art 2 le 44.600 quote assegnate ai cittadini provenienti dai paesi che hanno stipulato accordi di cooperazione con l’Italia potranno essere utilizzate sia per lavoro domestico sia per il lavoro in altri settori produttivi, senza ulteriori distinzioni, per quanto riguarda le altre 105.600 quote destinate ai cittadini provenienti dagli altri paesi, potranno essere utilizzate solo per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

E’ evidente che la combinazione delle quote riservate per nazionalità alla previsione di ingressi riservati a qualsiasi settore per le nazionalità riservate ed al solo lavoro domestico per il resto del mondo, distorce l’intenzione di concedere un canale preferenziale ai lavoratori domestici.
Le cosiddette badanti spesso provenienti dalla Moldova o dalle Filippine dovranno infatti fare i conti con i lavoratori di altri settori e gareggiare comunque per pochissimi migliaia di posti.

Lo scorrimento della graduatoria
Com’è noto per il Decreto flussi di quest’anno non sarà necessario presentare domande, o meglio, non sarà possibile presentare nuove domande. La possibilità di utilizzare il Decreto flussi per il 2008 sarà riservata unicamente a coloro che avevano già presentato domanda in base al Decreto flussi per l’anno 2007 e che non avevano trovato risposta alla loro domanda. Si andranno quindi a scorrere le graduatorie stilate in base all’ordine cronologico, per ciascuna categoria o nazionalità, già predisposte presso gli sportelli unici e le direzioni provinciali del lavoro provincia per provincia.
Questo sistema eviterà per quest’anno il famoso click-day, ovvero la gara a chi arriva prima per l’assegnazione delle quote.

I datori di lavoro stranieri
Con questo Decreto flussi per l’anno 2008 è stato introdotto un ulteriore criterio di selezione di cui si da contezza nelle premesse del Decreto. Si precisa infatti, nel testo del decreto, che si è ritenuto di dover introdurre, per l’attuazione di questo provvedimento, nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo dalle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro. Quindi, il cittadino straniero regolarmente soggiornante che ha già presentato nel 2007 la domanda di autorizzazione all’assunzione può confermare la validità della domanda solo se, e questo secondo il decreto del governo, è in possesso della cosiddetta carta di soggiorno o del permesso di soggiorno Ce dii lungo periodo oppure, se può dimostrare, alla data di pubblicazione del Decreto, di aver inoltrato la domanda per ottenerlo. Chi è in possesso di un normale permesso di soggiorno, in qualità di persona fisica, non potrebbe, secondo questo Decreto, far valere la propria domanda, quindi confermare la volontà di assumere dall’estero un lavoratore straniero. Questo criterio selettivo pone parecchie perplessità per un motivo strettamente legale: il Testo Unico sull’immigrazione, all’art 22, comma 2, prevede espressamente che il datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante possa, al pari del datore di lavoro italiano, presentare una domanda per l’autorizzazione all’assunzione. Questo è un diritto previsto dalla legge ed il Decreto flussi, che da punto di vista giuridico e amministrativo può solo stabilire delle quote riservate o dei criteri quantitativi o delle selezioni per tipologie di lavoratori, non può certo modificare la legge o andare peggio violarla come ci sembra sia avvenuto il questo caso, omettendo di consentire la presentazione della domanda di autorizzazione all’assunzione a soggetti che la legge prevede possano presentarla. Il datore di lavoro straniero o italiano sono sullo stesso piano, nel caso dello straniero ovviamente gli si richiede che abbia un regolare permesso di soggiorno ma senza distinguere tra il “normale” permesso di soggiorno ed il titolo di soggiorno di carattere più stabile o tendenzialmente più stabile
Il Decreto flussi non dovrebbe avere la possibilità di violare la legge trattandosi di una fonte giuridica di grado sotto-ordinato o addirittura di un provvedimento amministrativo. C’è da immaginare che molti datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti, ma che non hanno ottenuto o non hanno ancora richiesto la carta di soggiorno o il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo avranno la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo che rifiuterà l’assegnazione della quota per mancanza del titolo stabile di soggiorno.

Dobbiamo anche sottolineare come vi sia una intrinseca disparità nell’ambito di questo stessa discriminazione. Infatti il decreto prevede la dimostrazione di questi requisiti per le persone fisiche. Le persone giuridiche invece, per esempio una società a responsabilità limitata legalmente costituita da un cittadino straniero extracomunitario in possesso di un normale permesso di soggiorno, non dovranno procedere ad alcuna conferma e neppure dimostrare il possesso del Pds Ce di lungo periodo.

La conferma dei requisiti deve avvenire entro il 3 gennaio attraverso la pagina web predisposta dal Ministero dell’Interno (vedi la scheda pratica [ >> ]. I campi per la compilazione non offrono la possibilità di conferma anche a chi è titolare del solo permesso di soggiorno quindi. Chi volesse comunque confermare la domanda per poi, successivamente, impugnare il diniego, potrà comunque inoltrare tramite raccomandata un’ espressa dichiarazione di conferma e poi tentare le sorti di un contenzioso giudiziario in sede amministrativa.

Le critiche che possiamo muovere a questo decreto non sono però solo di carattere giuridico. In primis le 150.000 quote messe a disposizione sono enormemente inferiori rispetto al fabbisogno e rispetto alle domande pendenti riguardando, per la quasi totalità, persone che di fatto sono già qui e stanno già lavorando sia pure in condizioni irregolari proprio per quei datori di lavoro che hanno presentato la domanda d’assunzione.

I tempi di attesa
Una considerazione che poi non può non essere fatta è quella relativa alla tempistica. Sappiamo che, ad oggi, il Decreto flussi 2007 è stato concretamente smaltito in misura forse pari o forse inferiori al 30% delle pratiche. Per il Decreto flussi 2008 si prevede quindi un tempo che guarda già al 2010. Nel frattempo, come è ovvio, il lavoratori interessati che sono quasi tutti già qui continueranno a lavorare in condizioni irregolari e quei datori di lavoro che ancora nel 2007 avevano chiesto di essere autorizzati all’assunzione non è certo siano disposti ad attendere tempi così lunghi per perfezionare i rapporti di lavoro per i quali avevano chiesto l’autorizzazione.
Soprattuto, per tutto questo tempo, i lavoratori interessati saranno sottoposti alla lotteria degli immigrati, cioè alla estrazione degli sfortunati che vengono colpiti dal provvedimento di espulsione che, com’è noto, ha un carattere ostativo, impedisce il perfezionamento di qualsiasi procedura regolare di ingresso dall’estero. Ecco che questo sistema si presenta, non solo farraginoso, ma profondamente ingiusto perché condanna le persone che avrebbero un’attuale opportunità di lavoro regolare, ovvero un’opportunità di pagare le tasse, le ritenute fiscali e i contributi al nostro sistema, a continuare a lavorare in condizioni di clandestinità e soprattuto a rischiare ogni giorno l’espulsione. Tutto questo grazie al fatto che il governo ha individuato una procedura per gestire le quote omeopatiche con un sistema inadeguato.

Non ha senso gestire una procedura del genere con quote così limitate dovendo mettere in conto un ulteriore ed enorme scarto di domande e quindi l’impossibilità di regolarizzare la condizione di queste persone grazie ad una procedura così farraginosa e a tempi di attesa così lunghi.

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