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Decreto Flussi – I criteri per la valutazione della capacità reddituale delle imprese non possono essere gli stessi utilizzati per il lavoro domestico

Pronuncia del Tar Lazio sul decreto flussi 2007

Il Tar Lazio, con la Sentenza n. 33730 del 22 novembre 2010 ha ribadito quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa, anche per i “flussi” degli anni precedenti (Tar Piemonte n. 615/08).
Secondo il giudice della sezione seconda quater di Roma, i criteri per la valutazione della capacità reddituale delle imprese, ai fini del rilascio del nulla osta all’assunzione dall’estero, non possono essere gli stessi applicati per l’assunzione dei lavoratori domestici.

La Sentenza, oltre ad affermare la necessità di motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza e di tenere conto delle disposizioni impartite dalle circolari esplicative diffuse sul tema dal Ministero del Lavoro, che consentono l’autocertificazione da parte del datore di lavoro e impongono di valutare anche eventuali relazioni presentate dallo stesso per motivare l’istanza, si esprime anche sulla necessità di valutare la congruità della richiesta rispetto “sia alla capacità economica sia all’esigenza dell’impresa.
Tale capacità economica dell’imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero degli operai da assumere sia all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente”
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E’ evidente infatti che, mentre la valutazione sulla capacità reddituale di una persona fisica interessata all’assunzione di un lavoro domestico può essere fatta in base a quanto emerge dal reddito dichiarato ai fini fiscali al netto delle imposte, che in questo caso dovrà essere almeno pari al doppio del “costo del lavoro” complessivo per l’assunzione del lavoroatore (stipendio, contributi, etc), una estensione dello stesso requisito, valutato in maniera automatica, sulla capacità reddituale delle imprese, non terrebbe conto della complessità della produzione di reddito delle stesse. L’impresa infatti potrebbe aver prodotto degli investimenti, o per esempio potrebbe aver bisogno dell’assunzione di un nuovo lavoratore proprio per aumentare i propri utili, viste le proposte di commesse a cui, senza un nuovo lavoratore impiegato, non potrebbe dar seguito. E’ porprio quanto avventuo nel caso in esame, in cui il datore di lavoro aveva integrato la documentazione producendo anche una memoria da cui emergevano diverse proposte di contratti a cui per far fronte sarebbe stato necessaria l’assunzione di un nuovo operaio.

Sentenza del Tar Lazio n. 33730 del 22 novembre 2010