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Gazzette Ufficiale Serie Generale n. 245 del 21-10-2014

Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014

Convertito e coordinato con la legge di conversione n. 146 del 17 ottobre 2014

Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014

Il numero e le sedi delle Commissioni territoriali

Innanzitutto viene raddoppiato il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, da dieci diventano venti.

In secondo luogo viene stabilito che possono essere istituite fino a trenta sezioni delle Commissioni territoriali su tutto il territorio nazionale.

Viene inoltre, esplicitamente previsto nell’art 4 co. 1 del D.lgs. 25/08 che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono insediate presso le Prefetture.

Le competenze delle Commissioni territoriali

Il decreto leggge n. 119 del 2014 stabilisce che in caso di trasferimento di un richiedente asilo, che non ha svolto il colloquio personale, da un centro d’accoglienza ad un altro, la competenza per l’esame della domanda passerà alla Commissione territoriale che ha la competenza sul luogo di destinazione.
Se invece il colloquio personale è stato già svolto, la competenza rimarrà alla Commissione territoriale di fronte alla quale lo stesso è stato svolto.

In ogni caso sarà possibile assegnare la competenza ad una determinata Commissione territoriale, tenendo conto del carico di lavoro di ogni Commissione territoriale, in modo da non creare sovraccarichi.

Il colloquio personale del richiedente asilo

Viene inserito il nuovo comma 1 bis all’art. 12 del D.lgs. 25/08 in base al quale il colloquio personale di regola viene svolto davanti a un solo commissario, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.
Il commissario che svolge il colloquio personale successivamente dovrà sottoporre la deliberazione agli altri membri della Commissione territoriale.

Su richiesta dell’interessato o del presidente della Commissione territoriale, l colloquio personale si potrà comunque svolgere davanti all’intera Commissione.

La formazione specifica dei componenti delle Commissioni territoriali

Viene esplicitamente previsto all’art. 15 co. 1 e 1 bis del D.lgs. 25/08 che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali svolgeranno un corso di formazione iniziale e periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale in collaborazione con l’ACNUR e con EASO (European Asylum Support Office).

Il dovere di acquisire informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti asilo in capo ai componenti delle Commissioni territoriali o del Giudice

Con l’inserimento del comma 1 bis all’art. 27 del D.lgs. 25/08 viene esplicitamente stabilito che le Commissioni territoriali, ovvero il Giudice in caso di impugnazione, potranno acquisire anche d’ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, quando le ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.

Il finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori non accompagnati

Il decreto all’art. 6 prevede una serie di ulteriori risorse per far fronte all’accoglienza dei richiedenti e all’eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
Nello specifico viene previsto un aumento di 50,8 milioni di euro per il 2014 il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, in modo da permettere l’ampliamento del sistema di accoglienza della rete SPRAR.
Viene poi creato un nuovo Fondo per il 2014 con uno stanziamento pari a 62,7 milioni di euro allo scopo di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

L’art. 6 del decreto prevede infine anche degli obblighi per il Ministero dell’Interno. Quest’ultimo entro il 30 giugno di ogni anno dovrà inviare al Parlamento, alle Commissioni parlamentari, una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale La relazione dovrà contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di utilizzazione delle risorse.