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Pubblicato in G.U n.247 del 21 ottobre 2008

Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Il Presidente della repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare gli
articoli 1, comma 5, e 12;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
l’attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia’ presenti nel territorio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e per le pari opportunita’;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del
Ministro dell’interno» e dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno nomina
il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del
comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da’
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali.»;

b) all’articolo 7, comma 1, e’ aggiunto infine il seguente
periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o
un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;

c) all’articolo 11 il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il
richiedente asilo ha l’obbligo, se convocato, di comparire
personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi’
l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai
fini della domanda, incluso il passaporto.»;

d) all’articolo 20, comma 2, la lettera d) e’ soppressa;

e) all’articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di
espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono
soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall’articolo 20,
comma 2, lettera d)»;

f) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la
seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta
che la domanda e’ stata presentata al solo scopo di ritardare o
impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.»;

g) all’articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;

h) all’articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli
casi di trattenimento disposto ai sensi dell’articolo 21» sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento
disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;

i) all’articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell’articolo 22,
comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell’articolo 32, comma 1,
lettera b-bis),»;

l) all’articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui
agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e
al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;

m) all’articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono
sostituite dalle seguenti «comma 5».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 ottobre 2008
Napolitano

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell’interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita’
Visto, il Guardasigilli: Alfano