Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002

Decreto del Ministero del Lavoro del 26 agosto 2002

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
Visto, in particolare, l’art. 33, comma 6, della citata legge n. 189 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalita’ di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) del medesimo art. 33, nonche’ le modalita’ per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all’organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 33, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto che il citato art. 33, comma 6, demanda altresi’ al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti
ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;
Ritenuto, ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore interessato, di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo forfettario di cui al citato comma 3, lettera a) dell’art. 33, il minimale retributivo fissato per i lavoratori addetti ai servizi domestici dall’art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, come modificato dall’art. 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
Ritenuto di applicare, per i fini predetti, la misura di contribuzione prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore
settimanali;
Tenuto conto che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad
Euro 268 per la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore;
Tenuto conto, altresi’, dell’intesa raggiunta tra il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l’attuazione del citato art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota
pari ad Euro 22;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:
Art. 1.

L’ammontare del contributo forfettario di cui all’art. 33, comma 3, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189, e’ determinato in misura pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all’art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilita’ della dichiarazione di emersione, il predetto contributo all’Istituto nazionale della previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.

Art. 2.

L’ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 e’ ripartito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure:
a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori;
b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all’organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell’interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

I datori di lavoro di cui all’art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda, all’Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi ed i premi nonche’ i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3 del medesimo articolo, in un’unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2002
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146

testo tratto dal sito www.minwelfare.it