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Decreto flussi – Autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale

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L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo avviene esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”. I visti di ingresso per motivi di lavoro sono pertanto rilasciati entro i limiti di questo contingente numerico dopo il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del territorio dove il lavoratore sarà domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.


La procedura

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inviare, mediante la procedura la telematica disponibile sul sito internet nullaostalavoro.interno.it una richiesta nominativa di assunzione redatta sull’apposito modello predisposto dal sistema telematico.
Assunzione per lavoro domestico: modello A
Assunzione per lavoro subordinato: modello B

La trasmissione della richiesta deve avvenire nei tempi previsti dal decreto, ossia a partire dalla data e dall’orario indicati sul decreto ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
– Consulta la scheda pratica sulla procedura telematica


I requisiti

– Sussistenza di un reddito minimo da parte del datore di lavoro
– Indicazione dell’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione (attestazione di idoneità alloggiativa)
Proposta di contratto di soggiorno contenente, tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’ impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento
Insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore

Nei campi appositi contenuti nella pagina web della procedura telematica sarà inoltre necessario inserire il numero di serie della marca da bollo* da 14,62 euro che il datore di lavoro dovrà poi consegnare in originale allo Sportello Unico.
* nel caso di successivo smarrimento di quella marca da bollo è sufficiente acquistarne un’altra (senza comunicare nuovamente gli estremi alla Prefettura)

Tutta la documentazione attestante i requisiti inseriti nella procedura informatica dovrà poi essere consegnata allo Sportello Unico al momento della stipula del contratto di soggiorno


Reddito
La valutazione sui requisiti reddituali verrà fatta dallo Sportello Unico sentito il parere della Direzione Territoriale del Lavoro competente
Ai fini della dimostrazione delle risorse sufficienti per l’assunzione di un lavoratore dall’estero potranno essere esibiti:
– CUD
– Modello Unico
– Modello 730
– Bilancio d’esercizio
– Fatturato aziendale
– Bilancio Preventivo
– Fatturato presunto

Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale potranno concorrere anche i redditi non soggetti ad IRPEF quali ad esempio la rendita INAIL, INV CIV, TFR, Assegni familiari, etc

Per il lavoro domestico
Ai fini dell’assunzione per lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare il possesso di un reddito riferito all’aultima dichiarazione dei redditi pari almeno al doppio della retribuzione minima dovuta al lavoratore aumentata dei connessi contributi.

Per lavoro domestico di assistenza a persone non auto-sufficienti
Non è necessario dimostrare un reddito minimo

Per le imprese
In caso di impresa non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell’impresa indicando il fatturato conseguito dall’azienda nel corso dell’esercizio ed il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa. Dovrà quindi essere fatta una valutazione complessiva sull’azienda, potendo far valere ad esempio le commesse, i contratti già stipulati, gli investimenti effettuati.

Per le imprese di nuova costituzione
Nel caso in cui l’impresa fosse stata costituita nell’anno in corso, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del primo anno di attività.

Per le imprese agricole
In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

I motivi ostativi all’ingresso
Non possono fare ingresso nel territorio italiano gli stranieri:
– espulsi in precedenza dal territorio dello stato (per 5 anni) salvo speciale autorizzazione
– segnalati nella banca dati Schengen (SIS) ai fini della non ammissione nel territorio degli stati membri
– segnalati come pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen)
– condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’ art. 380, commi 1 e 2 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza), anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori
– condannati definitivamente per la violazione delle norme sul diritto d’autore.


L’iter della domanda

Le quote disponibili sono normalmente abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi secondi dopo lo scoccare dell’orario e della data indicati nel decreto legge.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.
Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.
Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si lì si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.


Dopo l’ingresso in Italia

Il lavoratore dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello unico per l’ immigrazione, attivo in ogni Prefettura, e perfezionare la procedura con la sottoscrizione di un documento che si chiama “contratto di soggiorno”, ora sostituito dal modello “Unificato Lav” o, in caso di rapporto di lavoro domestico, dalla comunicazione effettuata all’INPS tramite il modulo “COLD ASS”, che rappresenta il vero e fondamentale requisito per ottenere il permesso di soggiorno in Italia per un lavoratore.
Si tratta di un contratto in cui sono riportati i principali dati del contratto di lavoro ed alcuni impegni per il datore di lavoro come la garanzia del pagamento delle spese di viaggio per il ritorno in patria del lavoratore, anche in caso di espulsione, la garanzia della disponibilità di un alloggio idoneo, i principali dati delle parti.

Per l’alloggio si tratta di una dichiarazione del datore di lavoro e non si dovrà presentare (almeno questa è la prassi più in uso) il certificato vero e proprio di idoneità dell’alloggio.
L’esistenza di un contratto di soggiorno sarà la condizione anche negli anni successivi per rinnovare il permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare il contratto di lavoro entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura.

Il datore di lavoro o chi da alloggio allo straniero dovrà effettuare entro 48 ore una comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura nei capoluoghi, Sindaco in Provincia)

Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione è irregolarmente presente sul territorio italiano:

Anche se non è previsto dalla legge, accade frequentemente che il lavoratore per cui si chiede l’assunzione sia già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza straniera a ritirare il visto di ingresso per lavoro. Non è possibile procedere all’assunzione, né tanto meno richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare rientro nel proprio paese e munirsi di visto di ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può compromettere l’iter di “regolarizzazione”, occorre pertanto evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio nazionale.

Per la presentazione della domanda il patronato INAC è gratuitamente a tua disposizione:

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