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Decreto legge 76/2013 – Norme sulla sanatoria 2012 e sulle modalità di programmazione dei flussi di ingresso

Salvo il lavoratore in caso di archiviazione per motivi imputabili al datore di lavoro. Programmazione triennale dei flussi. Ripristinata la verifica dell'indisponibilità di un lavoratore disoccupato

Lo scorso 28 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 76/2013 che, all’art. 9, contiene alcune disposizioni in materia di immigrazione.

Il comma 10 riguarda infatti la regolarizzazione varata l’anno scorso con D. Lgs. 109/2012 e stabilisce che, in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata, la posizione del lavoratore sia comunque salva (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale).

Il comma 8 rende invece triennale la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio.

Il comma 7 sposta l’accertamento di indisponibilità di manodopera già legalmente presente in Italia, ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero nell’ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l’impiego di verificare l’indisponibilità “di un lavoratore presente nel territorio dello Stato” e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita’. Natrualmente, in questo contesto, “lavoratore presente” non puo’ che significare “lavoratore legalmente presente”.

L’accertamento di indisponibilitaà era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attività lavorative per le quali all’epoca era obbligatoria l’assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l’assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall’accertamento di indisponibilità.

La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l’accertamento di indisponibilità per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l’obbligatorietà dell’assunzione dalle liste.

La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l’esito dell’accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico (…).

Così come è formulata, pero’, la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell’accertamento di indisponibilità. Se così fosse si tornerebbe agli anni ’90 come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un’estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni ’90 esonerati – come detto – dall’obbligo di accertamento). (…)

Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all’ingresso sono normalmente presentate – come tutti sanno – con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e già occupati in nero (trattandosi così di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.

E se prima di varare un Governo si procedesse all’accertamento di indisponibilita’ di persone di buon senso legalmente residenti?