Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1996

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza.

Il Presidente della Repullica

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare
attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del
coordinamento delle politiche dell’Unione europea, dell’interno e per le riforme istituzionali, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea – di seguito indicati “cittadini
dell’Unione” – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e
della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione
nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
c) la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non
siano già iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegate dichiarazione sostitutiva di un documento di identità
valido, [resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 151] (1).
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell’Unione, nonché il relativo
personale dipendente, può chiedere direttamente l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del
comune in cui ha la sede l’ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non
essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell’Unione l’esercizio del diritto
di voto per l’elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste
sono iscritti, l’eleggibilità a consigliere e l’eventuale nomina a componente della giunta del
comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell’Unione che chiedono l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un
comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

(1) 1 La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dall’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il richiamo
normativo di cui al presente comma deve intendersi riferito alle disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive contenute nel precitato testo unico n. 445/2000 (artt. 46 e segg.).

ART. 2
1. La domanda di cui all’articolo 1 è presentata all’ufficio comunale competente che provvede
all’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni
necessarie presso il casellario giudiziale e presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono
fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 38 ore dalla
richiesta.
3. Il comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, provvede
a:
a) iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed
all’approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione;
contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il
provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

ART. 3
1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la
domanda di cui all’articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo
all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste
elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’articolo 32, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del
cittadino dell’Unione.
3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 dell’articolo 2.

ART. 4
1. I cittadini dell’Unione, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non
chiedano di essere cancellati i fino a che non siano cancellati d’ufficio.
2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione
territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle
relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori
previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

ART. 5
1. I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e della legge 25 marzo 1993, n. 81;
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e
dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello
Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di
eleggibilità.
2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i
cittadini dell’Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l’avvenuta
presentazione, nel termine di cui all’articolo 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste
elettorali aggiunte.
3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative
all’ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi
possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura
a consigliere circoscrizionale.

ART. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.