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Detrazioni fiscali per il familiare a carico nel 2017 – Codice fiscale

La procedura per il lavoratore straniero con familiari nel paese d'origine

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Nelle dichiarazioni dei redditi 2017, relative all’anno di imposta 2016, si può beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, purché questi ultimi rispettino il requisito di non superare un reddito complessivo di 2.840, 51 euro.

Una novità importante è contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 730/2017 dove è precisato che “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso“.

Attenzione: se nel corso del 2016 è cambiata la situazione di un familiare, è necessario compilare un rigo per ogni situazione.

Di seguito l’elenco dei familiari considerabili fiscalmente a carico e le voci che vanno comprese ai fini del calcolo del limite di reddito.

Il coniuge e i figli a carico 2016-2017

I familiari che possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero sono:

– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

L’unico requisito che questi soggetti devono soddisfare per rientrare nell’elenco dei familiari fiscalmente a carico è il possesso nell’anno d’imposta di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Infatti la detrazione, al superamento di questa cifra non spetta neppure in parte, anche nel caso in cui il reddito sia stato percepito unicamente negli ultimi mesi dell’anno.

Gli altri familiari a carico 2016-2017

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.

Il limite di reddito di 2.840,51 euro per i familiari a carico 2016-2017 esattamente la metà dell’importo dell’assegno sociale.


Il lavoratore straniero con familiari a carico nel paese d’origine

Secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2008 a decorrere dal 1° gennaio 2008 il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni fiscali deve dichiarare ogni anno di averne diritto, anche nel caso in cui non vi fossero state variazioni rispetto all’anno precedente, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.

Le detrazioni si applicano anche ai lavoratori stranieri che per usufruire delle detrazioni per i familiari a carico dovranno comunicare ai datori di lavoro i loro codici fiscali, anche nel caso dei familiari a carico residenti all’estero.

In questo caso per ottenere il codice fiscale è necessario recarsi presso gli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione che attesti la condizione di familiare a carico.

La circolare emanata in data 4 marzo 2008 dalla agenzia delle Entrate specifica che per dimostrare la condizione di familiare a carico è necessario presentare uno dei seguenti documenti:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine

Se la richiesta di detrazioni da carichi familiari avviene per la prima volta, la documentazione dovrà essere presentata anche al datore di lavoro. Per gli anni successivi la richiesta di detrazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Il lavoratore straniero che ha i figli in Italia dovrà presentare un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune in cui lo straniero ha eletto la propria residenza, dal quale risulti che i figli sono iscritti all’anagrafe.

– Vedi anche: Manuale operativo – Stranieri e accesso alle prestazioni sociali
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Per la presentazione della domanda il patronato INAC è gratuitamente a tua disposizione:

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