Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Deve essere annullata l’espulsione emessa ai danni del cittadino straniero, padre di un minore, nel supremo interesse del bambino

Giudice di Pace di Genova, Dott. G. Gualandi, ord. n. 482 del 4 novembre 2015

Giudice di Pace di Genova, Dott. G. Gualandi, ord. n. 482 del 4 novembre 2015 (R.S./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98) .

Il signor R.S.J., cittadino ecuadoriano, faceva ingresso in Italia all’età di 9 anni, per ricongiungersi con la propria madre e, all’età di 16 anni, si univa sentimentalmente ad una sua coetanea, anch’ella cittadina ecuadoriana. Dall’unione dei due ragazzi, in data 12.8.2008, nasceva la minore R.B.D, affetta da grave patologia pneumologica e seguita dallo staff medico dell’Istituto G.G. di Genova. La scrivente difesa proponeva, nell’interesse del signor R.S.J., istanza ex art 31 c.3 dlgs 286/98, davanti al Tribunale peri minorenni di Genova, volta ad ottenere un’autorizzazione a permanere sul Territorio Nazionale per motivi di salute della minore. In data 9.6.15 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione, sulla base della seguente motivazione: “L’interessato si trova illecitamente sul Territorio dello Stato in quanto: INGRESSO CLANDESTINO (art 13 c.2 lett A) Si è sottratto ai controlli di frontiera; tuttavia in base alla documentazione presentata non è da escludersi che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dall’art 13 c.2 lett B del dl 286/98 (ha omesso di chiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto / ha omesso di presentare la dichiarazione di presenza sul Territorio Nazionale ai sensi dell’art 1 Legge n 68 del 28.5.2007 / ha presentato la dichiarazione di presenza ma si è trattenuto nel Territorio dello Stato oltre i tre mesi, o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso in violazione dell’art 1 della legge n. 68 del 28.5.2007”.

La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova, eccependo l’assoluta erroneità e carenza motivazionale del decreto opposto. In particolare veniva evidenziato, tramite allegazione documentale, che il signor R.S.J. ha fatto regolare ingresso in Italia all’età di 9 anni per ricongiungersi con la propria madre, che tutta la famiglia del ricorrente è residente in Italia, che nessun legame persiste con il paese d’origine e che gli è padre di minore affetta da patologia pneumologica. Veniva inoltre allegata al ricorso, copia dell’istanza ex art 31 c.3 Dlgs 286/98, previamente depositata nanti il TM Genova.
La difesa del signor R.S.J.eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Violazione art. 29 e 30 costituzione;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.
Illegittimità Costituzionale dell’esecuzione tramite accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore Violazione art 13 c.2 e c.3 Cost;
Illegittimità Costituzionale dell’art 13 comma, 5bis, 8 Dlgs 286/98 e art 18 Dlgs 150/2011 per violazione degli artt. 117 c.1 e 24 Cost.;
Illegittimità Costituzionale dell’art 13 comma, 5.2. d. lgs. n. 286/1998 per violazione dell’art artt. 24 Cost..

All’udienza di discussione, la difesa del signor R.S.J., richiamando i motivi tutti di ricorso, illustrava la situazione familiare del ricorrente, la pendenza dell’istanza ex art 31 c.3 Dlgs 286/98 davanti al Tribunale per i Minorenni di Genova e richiamava l’orientamento della Suprema Corte sul punto. All’udienza successiva veniva escussa la compagna del signor R.S.J. la quale confermava la centralità del ruolo genitoriale del ricorrente nell’accudimento della loro figlia minorenne.
Con ordinanza n. 482 del 4 novembre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98, e motivando come di seguito: “che il ricorso è ammissibile perché ritualmente proposto dal legale di fiducia nei termini di cui all’art 13 c.8 dlgs 286/98; che il provvedimento oggi impugnato è stato sospeso da questo giudice ai sensi dell’art 13.2 della Direttiva 2008/115/CE e della Sent. Corte Cost. 31-05-2000 n. 161 (… non è inibito al giudice dell’opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell’ambito dell’ordinamento, per sospendere l’efficacia del decreto prefettizio impugnato”); che lo straniero ha una figlia minorenne, convivente con la di lui compagna; che la compagna del ricorrente ha testimoniato in udienza come egli accudisca la figlia, sia affettivamente che materialmente, benché i genitori al momento debbano vivere ciascuno con le rispettive madri per motivi economici, salvo riunirsi nel fine settimana. Che perci, alla luce dei principi richiamati dalla sent. n. 21779/10 Cass. SS.UU, l’allontanamento del padre costituirebbe un danno effettivo e grave per la figlia”.

Il Giudice di Pace di Genova, nell’accogliere il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione prefettizio, ha tenuto della situazione familiare del ricorrente, padre di una minore di 5 anni, in precarie condizioni di salute, aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha statuito come di seguito: “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi dì situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”.(Cass,SS.UU. Sent n. 21799/2010)

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi

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Giudice di Pace di Genova ordinanza n. 482 del 4 novembre 2015