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Diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di lavoro? Il giudice ordinario è competente

a cura degli Avv.ti Alessandra Ballerini e Nicola Rossi

Il ricorrente deduceva di aver sempre ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno, fin dal 2002, per motivi di lavoro/attesa occupazione ma che, all’atto della compilazione dell’istanza, il patronato presso il quale il ricorrente si era rivolto aveva suggerito di allegare anche la documentazione lavorativa e reddituale della fidanzata convivente (e madre dei suoi tre figli, di cui due minori) e che quindi per mero errore materiale la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno trovava indicato quale titolo “motivi di famiglia” anziché attesa occupazione.

Il Questore di Genova decretava il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando la mancata allegazione all’istanza della documentazione relativa all’effettivo stato di coniugo, negando, quindi la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro in motivi familiari.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al Tribunale di Genova che all’esito del giudizio, accoglieva il ricorso, stabilendo, in primo luogo, che in caso di diniego del rinnovo per erronea interpretazione da parte della Questura, dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno (a sua volta caratterizzata da errore materiale) sussiste, in ogni caso, la competenza del Tribunale Ordinario in merito alla legittimità del provvedimento di diniego dell’istanza.

Benché la valutazione del giudice ordinario non possa, infatti, tendere al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (provvedimento questo attuabile solo dal giudice amministrativo), nondimeno essa può tendere all’annullamento del provvedimento rimettendo all’autorità amministrativa la nuova valutazione dell’istanza.

Qualora si dovesse ritenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il diritto del ricorrente a impugnare il provvedimento amministrativo sarebbe, infatti, definitivamente leso, poiché l’autorità giudiziaria amministrativa non sarebbe comunque competente a giudicare della legittimità di un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno motivato sulla carenza di motivi di famiglia e tale questione, in quella sede, sarebbe pregiudiziale ad ogni altra valutazione.

In ogni caso, il provvedimento che rigetta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è illegittimo e va annullato, allorché l’amministrazione, nel respingere l’istanza, si limiti a evidenziare la mancata produzione di documentazione relativa all’effettivo coniugo e non prenda in considerazione, invece, la necessità di verificare l’esistenza di un nucleo familiare reale ed eventualmente composto anche da minori.

Ciò dicasi, in quanto, ai sensi dell’art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione, occorre che l’amministrazione valuti la presenza, o meno, di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, primo fra tutti, quello derivante dall’art. 8 CEDU in relazione al rispetto della vita familiare ed all’unità familiare, fatto proprio dal ricorrente.

Così stabilendo, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, e adito dal ricorrente ai sensi dell’art. 702 c.p.c., ha con ordinanza del 19 agosto 2014, accolto il ricorso ed annullato il provvedimento della Questura di Genova rimettendo alla stessa il compito di procedere ad una nuova valutazione dell’istanza in ordine tanto alla sussistenza dei motivi di famiglia quanto all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o ad altro titolo).