Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 2005

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005

Ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica

Il consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e l’articolo 63,punto 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2) ,

vista l’opinione del Comitato delle Regioni (3) ,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in
materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario,
nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della
ricerca come asse centrale della futura azione della
Comunità in questo settore.

(2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona,
approvando la creazione dello Spazio europeo della
ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare,
entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva
e più dinamica del mondo.

(3) La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore
mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto
programma quadro della Comunità europea (4), con la
maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei
paesi terzi.

(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà
disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo,
stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo
2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è stimato in
700 000 persone.
Per conseguire tale obiettivo, occorre
promuovere una serie di misure convergenti che attirino
maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano
il coinvolgimento delle donne nella ricerca
scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di
mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di
carriera per i ricercatori all’interno della Comunità e
che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei
confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere
ammessi a fini di ricerca.

(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione
di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la
mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per
soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità
eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il
mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a
livello internazionale.

(6) L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe
favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via
di sviluppo.
Nell’ambito di un partenariato con il paese di
origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento
volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel
paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori
nell’ottica di una politica migratoria globale.

(7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è
importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità,
finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei
ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei
ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno
aderito nel 2004.

(8) In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti
dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il
raggiungimento dell’obiettivo del 3 % del PIL investito
nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono
potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero
essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al
progetto di ricerca che intendono svolgere.

(9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto
obiettivo del 3% riguardano in gran parte il settore
privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più
ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che
potenzialmente possono beneficiare della direttiva
appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.

(10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a
disposizione del pubblico, segnatamente via Internet,
informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente
aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi
della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero
stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle
condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo
territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai
sensi della presente direttiva.

(11) È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori
creando una procedura di ammissione indipendente dal
loro statuto giuridico rispetto all’istituto di ricerca
ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso
di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri
potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di
paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi
in un istituto di insegnamento superiore conformemente
alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel
contesto di un progetto di ricerca.

(12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali
di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in
particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con
lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal
campo di applicazione della presente direttiva dal
momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del
Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni
di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato (5).

(13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla
collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli
Stati membri competenti in materia di immigrazione,
attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella
procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare
l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella
Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati
membri in materia di disciplina dell’immigrazione.

(14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli
Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino
di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un
progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui
base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno
se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al
soggiorno.

(15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i
ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro,
durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento
con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie
di settori della vita sociale ed economica, nonché la
possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore.

(16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo
nel settore nella sicurezza sociale, poiché il
principio di non discriminazione si applica direttamente
anche alle persone che giungono in uno Stato membro
direttamente da un paese terzo.
La presente direttiva,
tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli
che la normativa comunitaria vigente già prevede in
materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi
che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.
La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per
situazioni che esulano dal campo d’applicazione della
normativa comunitaria, ad esempio in relazione a
familiari soggiornanti in un paese terzo.

(17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo
svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi
terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i
contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il
ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello
mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di
avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla
presente direttiva.
Siffatte condizioni non dovrebbero
incidere sulle norme che attualmente disciplinano il
riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di
agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della
famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione
del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare
l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica nella Comunità europea (6).

(19) A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della
mobilità, occorre che i familiari possano seguire il
ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni
stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro,
compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o
multilaterali.

(20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno
dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di
ammissione senza uscire dal territorio dello Stato
membro.

(21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti
le spese relative al trattamento delle domande di
permesso di soggiorno.

(22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso
impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che
istituisce un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (7).

(23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di
una procedura di ammissione specifica e la definizione
delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini
di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi
all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un
progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri,
soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità
tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati
meglio a livello comunitario.
La Comunità può quindi
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato.
La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.

(24) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni
della presente direttiva senza operare discriminazioni
fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o
credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio,
nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e
ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale
«Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati
a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e
della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile,
la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di
attuazione della stessa.

(27) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
l’Irlanda ha notificato, con lettera di data 1o luglio 2004,
che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione
della presente direttiva.

(28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di
detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione
della presente direttiva, non è vincolato da essa né
è tenuto ad applicarla.

(29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa all’adozione della presente
direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad
applicarla,

ha adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto
La presente direttiva definisce le condizioni per l’ammissione
dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata
superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca
nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto
di ricerca.

Articolo 2

Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino
dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del
trattato;
b) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la
conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e
l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
c) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o
privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini
della presente direttiva da uno Stato membro conformemente
alla legislazione o alla prassi amministrativa di
quest’ultimo;
d) «ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di
un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a
programmi di dottorato, il quale è selezionato da un
istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che
richiede di norma il suddetto titolo;
e) «permesso di soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata
specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità
di uno Stato membro, che consente al cittadino di un
paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di
tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi
che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato
membro per svolgervi un progetto di ricerca.

2. La presente direttiva non si applica:
a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato
membro come richiedenti protezione internazionale o
nell’ambito di un regime di protezione temporanea;
b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in
uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva
2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il
conseguimento di un dottorato;
c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa
per motivi di fatto o di diritto;
d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro
istituto di ricerca in un altro Stato membro.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
più favorevoli di:
a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità
o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno
o più paesi terzi, dall’altra;
b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più
Stati membri e uno o più paesi terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli
Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni
più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

Capo II

Istituti di ricerca

Articolo 5

Autorizzazione

1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un
ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla
presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a
tal fine dallo Stato membro interessato.

2. L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle
procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa
nazionale degli Stati membri.
Le domande di autorizzazione
sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo
tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al
loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività
di ricerca.
L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un
periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati
membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più
breve.

3. Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca,
conformemente alla legislazione nazionale, un impegno
scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente
nel territorio dello Stato membro interessato, il
suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio
di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità
finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi
dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi
dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in
questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti
designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i
lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti
di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata
firmata sulla base dell’articolo 6.

5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro
pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli
istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.

6. Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare
o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca
non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o
qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o
l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di
accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo
negligente o fraudolento.
Laddove l’autorizzazione sia stata
rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato
chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo
di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della
decisione di revoca o non rinnovo.

7. Gli Stati membri possono stabilire
nella rispettiva
legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione,
o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di
accoglienza in vigore, concluse conformemente all’articolo 6,
e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori
interessati.

Articolo 6

Convenzione di accoglienza

1. L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore
firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con
cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e
l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte
salve le disposizioni dell’articolo 7.

2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di
accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi
competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti
elementi:
i) l’oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
ii) i titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del
titolo di studio conformemente all’articolo 2,
lettera d);
b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili
sufficienti, in base all’importo minimo reso pubblico a tal
fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e
alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema
di assistenza sociale dello Stato membro;
c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un’assicurazione
malattia per tutti i rischi di norma coperti per i
cittadini dello Stato membro interessato;
d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto
giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza,
l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla
legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione
individuale di presa in carico delle spese di cui
all’articolo 5, paragrafo 3.

4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto
giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza.

5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile
l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di
ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine
dagli Stati membri.

Capo III

Ammissione dei ricercatori

Articolo 7

Condizioni per l’accoglienza

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere
ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:
a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo
quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati
membri possono richiedere che la validità del documento
di viaggio copra almeno la durata del permesso di
soggiorno;
b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata
con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 6,
paragrafo 2;
c) all’occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa
in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente
all’articolo 6, paragrafo 3;
d) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine
pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su
cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai
paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli
Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.

Articolo 8

Durata del permesso di soggiorno
Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido
per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se
continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli
articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è
inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la
durata del progetto.

Articolo 9

Familiari

1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il
permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore,
il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a
quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore,
sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio
lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del
permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere
ridotta.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della
famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non
può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno
del ricercatore.

Articolo 10

Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare
il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla
presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera
fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o
non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno
previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da
quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione.

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Capo IV

Diritti dei ricercatori

Articolo 11

Insegnamento

1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva
possono insegnare a norma della legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di
ore o giorni di insegnamento.

Articolo 12

Parità di trattamento
Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di
trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto
riguarda:
a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri
titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali
in materia;
b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
retribuzione e di licenziamento;
c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità (8).
Le
disposizioni particolari che figurano nell’allegato del
regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del
14 maggio 2003, che estende le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE)
n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni
non siano già applicabili unicamente a causa della
nazionalità (92), si applicano di conseguenza;
d) le agevolazioni fiscali;
e) l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi
destinati al pubblico.

Articolo 13

Mobilità tra Stati membri

1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai
sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte
della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite
nel presente articolo.

2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato
membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in
base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato
membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti
nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una
minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la
sanità pubblica.

3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato
membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono
subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro
alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. In
ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato
membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.

4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al
rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è
rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non
ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare
alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la
domanda.

5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal
territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di
soggiorno.

Capo V

Procedura e trasparenza

Articolo 14

Domande di ammissione

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso
di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o
dall’istituto di ricerca interessato.

2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata
quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del
territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla
legislazione nazionale, una domanda presentata quando il
cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.

4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo,
nell’ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese
terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di
cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più
presto una decisione sulla domanda completa e dispongono,
ove appropriato, procedure accelerate.

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono
carenti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità
competenti comunicano al richiedente le informazioni da
fornire.

3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di
soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato
secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione
nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di
ricorso disponibili e i termini per proporre l’azione.

4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno
rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato,
l’interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità
dello Stato membro in questione.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 16

Relazioni
La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta
entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al
Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della
presente direttiva negli Stati membri e propone, ove
opportuno, le modifiche necessarie.

Articolo 17

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Disposizione transitoria
In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non
sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente
direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo
massimo di due anni a decorrere dalla data di cui
all’articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 19

Zone di libero spostamento
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Irlanda
a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento
menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di
Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, sull’applicazione di alcuni
aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità
europea al Regno Unito e all’Irlanda.

Articolo 20

Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Articolo 21

Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
C. CLARKE

(1) Parere del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.
(3) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.
(4) Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma
quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello
Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006)
(GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla
decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7)
(5) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.
(6) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(8) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).
(9) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.