Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva 2006/106/CE del 20 novembre 2006

Adeguamento della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Il Consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1) A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione, e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l’atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

2) Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall’adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (2),

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La direttiva 94/80/CE è modificata conformemente all’allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006

Per il Consiglio
Il presidente
J. Korkeaoja

(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.

Allegato

Libera circolazione delle persone

Diritti dei cittadini

31994 L 0080: Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38, modificata da:
– 31996 L 0030: Direttiva 96/30/CEE del Consiglio, del 13.5.1996 (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 14),
– 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
Nell’allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
“in Bulgaria:


/________/________ _ _________ _______________-____________ _______, _ _____ __ ___________ ________ ______________”;
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
“in Romania:
comuna, ora_ul, municipiul, sectorul (numai în municipiul Bucure_ti) _i jude_ul”.