Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva 90/364/CEE del Consiglio Europeo del 28 giugno 1990

Diritto di soggiorno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l’articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l’articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l’azione della Comunità comporta, alle condizioni del trattato, l’eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;
considerando che l’articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;
considerando che le disposizioni nazionali relative al soggiorno dei cittadini degli Stati membri in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza devono essere armonizzate per garantire la predetta libera circolazione;
considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;
considerando che l’esercizio del diritto di soggiorno può essere reale solo se è accordato anche ai familiari;
considerando che è opportuno garantire ai beneficiari della presente direttiva un regime amministrativo analogo a quello previsto in particolare dalle direttive 68/360/CEE (4) e 64/221/CEE (5);
considerando che il trattato non prevede per l’adozione della presente direttiva poteri d’azione diversi da quelli dell’articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale del richiedente ed eventualmente di quella delle persone ammesse in conformità del paragrafo 2.
Se il secondo comma non può essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.
2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità:

a) il coniuge ed i loro discendenti a carico;
b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico.

Articolo 2
1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE », la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.
Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta di identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa alle condizioni previste dall’articolo 1.
2. Gli articoli 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 nonché l’articolo 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.
I coniuge ed i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell’insieme del territorio di detto Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.
Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. In tal caso è applicabile la direttiva 64/221/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicato lo stato del diritto esistente relativo all’acquisto di residenze secondarie.

Articolo 3
Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1.

Articolo 4
Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione della presente direttiva e presenta tale relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 5
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. GEOGHEGAN-QUINN
(1) GU n. C 191 del 28. 7. 1989, pag. 5, e
GU n. C 26 del 3. 2. 1990, pag. 22.
(2) Parere reso il 13 giugno 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 25.
(4) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.