Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva rimpatri – Il reato di clandestinità è inapplicabile perché non è più previsto dalla legge.

Il Giudice di Pace di Torino assolve uno straniero alla luce delle disposizioni della direttiva 115/CE che lo rendono inapplicabile

Con la sentenza n. 314 del 22 febbraio 2011 il giudice di Pace di Torino ha assolto uno straniero imputato del reato di cui all’art 10bis del Testo Unico. Si tratta del reato di ingresso e soggiorno irregolare introdotto nell’ordinamento con il pacchetto sicurezza entrato in vigore nell’agosto 2009.

Secondo il Giudice, “ritenuta prevalente l’applicazione della direttiva comunitaria si deve ammettere che nel caso di specie non si è provveduto nel senso da essa previsto, e cioè concedendo il dovuto termine per l’allontanamento volontario o dimostrando l’esistenza di motivi a tanto ostativi, il che consente di ritenere che al momento della contestazione del reato in epigrafe l’imputato si trovava ancora nel periodo di tempo in cui avrebbe potuto usufruire di tale termine per la partenza volontaria il che esclude che la sua presenza nel territorio nazionale fosse in contrasto con le norme di legge consentendo così di escludere anche la presenza del reato per cui si ritiene di poter assolvere l’imputato stesso proprio perché il fatto non è previsto come reato”.

Il GDP di Torino, alla luce dell’entrata in vigore della direttiva, ritenuta direttamente applicabile nel nostro ordinamento, ha assolto l’imputato, perché il reato contestato non esiste più nel nostro ordinamento

Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 314 del 22 febbraio 2011