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Diritti dei lavoratori – Il contratto a termine

Le rilevanti innovazioni al decreto 368/2001, introdotte dalla riforma fornero.

Indicazione della causale
Nella previgente normativa era prevista la necessità di indicare specificatamente le “ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo” a fondamento della legittimità di un contratto “eccezionale” (essendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato il contratto “ordinario”)

L’obbligatorietà di indicare nel contratto di assunzione la causale che ha comportato il ricorso al contratto a tempo determinato rimane, ma viene aggiunta una ipotesi di esenzione generale da questo adempimento per il primo contratto stipulato tra le parti di durata non superiore a 12 mesi e non prorogabile (anche se inizialmente inferiore ai 12 mesi) (ipotesi applicabile anche ai contratti di somministrazione lavoro – quelli stipulati con agenzie di lavoro).

Una volta esaurito questo “bonus” (per assunzione diretta o mediante agenzia di lavoro) il datore di lavoro potrà assumere ancora quel lavoratore ma senza più beneficiare di questa agevolazione.

Disciplina del rinnovo
Il rinnovo, da non confondere con la proroga, è sostanzialmente la stipula di un secondo contratto di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti. Tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo tra le stesse parti devono trascorrere 60 giorni (90 se il precedente contratto ha durata superiore ai 6 mesi).

I contratti collettivi possono ridurre tali periodi rispettivamente a 20 e a 30 giorni (sempre a seconda se il primo contratto era inferiore o superiore ai sei mesi)

Disciplina della proroga
La proroga è quell’atto che, indicando le ragioni che l’hanno reso necessario, proroga (spostando ad un successivo momento) la data di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato. La disciplina è rimasta invariata consentendo una sola proroga dell’iniziale conclusione del rapporto (fermo restando i limiti massimi di utilizzazione di un lavoratore a tempo determinato.

Prolungamento di fatto
Il rapporto a termine può proseguire di fatto per 30 ulteriori giorni oltre la scadenza per i contratti inferiori ai 6 mesi (50 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi). La previgente normativa prevedeva un prolungamento massimo di 20 giorni nel primo caso e 30 giorni nel secondo.

Viene introdotto un adempimento amministrativo obbligatorio per il datore che intende protrarre di fatto la prestaszione lavorativa del lavroatoree a termine: una comunicazione al centro per l’impiego entro il termine inizialmente previsto per la conclusione del rapporto di lavoro.

Durata massima del rapporto a tempo determinato
E’ stata confermata la durata complessiva del rapporto in 36 mesi, comprensivi dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro e dell’eventuale primo contratto stipulato senza causale come da nuova normativa).

Termine di impugnazione
(I nuovi termini si applicano alle cessazione di contratti a termine successivi al 01/01/2013.
La riforma fornero ha ampliato il lasso temporale per impugnare il contratto a tempo determinato. Ora ci sono 120 giorni dalla cessazione del rapporto (precedentemente erano 60) per una impugnazione stragiudiziale o giudiziale.

La stessa riforma ha ridotto ai successivi 180 giorni i termini per presentare ricorso giudiziale (prima erano 270 giorni).

Conseguenza della dichiarata illegittimità
– Conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
– Riconoscimento di un’indennità sostitutiva del risarcimento di importo variabile da 2.5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Normativa di riferimento
– Decreto Legislativo 368/2001
– Legge 92/2012

Consigli utili
– Verificare sempre la correttezza formale e la legittimità sostanziale del contratto di lavoro a tempo determinato (anche somministrato)
– Ricordarsi le scadenze per le impugnazioni

Gli stranieri
Possono stipulare contratti a termine tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Secondo quanto stabilito dall’art 5, comma 3bis, lettera b) del Testo Unico Immigrazione, allo straniero titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero sarà tenuto a versare il contributo previsto dall’art 5, comma 2ter del Testo Unico Immigrazione. L’importo sarà di euro 152,12 euro (80+30+27,50+14,62).
In ogni caso la fine del contratto a termine non comporta la perdita del diritto di soggiorno. Il permesso di soggiorno sarà valido fino alla scadenza e successivamente potrà essere rinnovato in caso di stipula di un nuovo contratto. In assenza di un nuovo contratto allo straniero verà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.
_E’ importante sottolineare che, sia in caso di richiesta di rilascio di permesso gi soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sia in caso di presentazione della domanda di ricongiiungimento familiare, la titolarità di un contratto di lavoro a termine non può essere considerata causa ostativa e sarà dunque utile a soddisfare il requisito del reddito.