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Diritto al riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario per i non occupati

Tribunale di Roma, ordinanza del 13 giugno 2018

Oltre all’Avv. Salvatore Fachile hanno seguito la causa le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Cecchini.

Il Tribunale di Roma torna a ribadire il diritto al riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario E02, prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito, per chiunque non svolga attività lavorativa, confermando, in tale settore, il superamento della distinzione tra disoccupati e non occupati.

Il 13 giugno 2018, la Sezione I Lavoro, giudice dott.ssa Pangia, ha infatti emesso un’importante sentenza con la quale ha dichiarato il diritto di un cittadino sudanese, titolare della protezione sussidiaria, all’esenzione dalla quota di partecipazione della spesa sanitaria. La recentissima pronuncia, accoglie dunque il ricorso sulla base dell’art. 19, comma 7, del d.gs 150/2015, decreto attuativo del Jobs Act, ai sensi del quale: «le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione» nonché in ragione delle interpretazioni della stessa norma da parte del Ministero del Lavoro. Quest’ultimo, nelle circolari nn. 34/15 e 5090/16, sostenendo che “per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione”, chiarisce, infatti, la definizione di “condizione di non occupazione” parificando la posizione tra disoccupati ed inoccupati ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale.

Tra l’altro, la sentenza in commento fa esplicito richiamo alla pronuncia del 17 febbraio 2017 con cui lo stesso Tribunale di Roma, in persona del giudice dott. Pagliarini, con argomentazioni pressoché identiche,

aveva già dichiarato il diritto al riconoscimento dall’esenzione dal pagamento del ticket sanitario (E02) nel caso di una rifugiata irachena inoccupata.

L’orientamento che si sta consolidando sul tema, dunque, prende attentamente in esame la normativa vigente sulle prestazioni sociali anche alla luce di un principio generale su cui si basa il nostro ordinamento giuridico, quale quello di non discriminazione, andando a confermare in modo chiaro e coerente quali sono gli unici requisiti richiesti per legge al fine di accedere alle misure di carattere sociale, ovvero: l’essere privi di impiego ( componente soggettiva ) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro ( componente oggettiva).

In un simile contesto giurisprudenziale non resta che esigere un’immediata e corretta applicazione delle attuali previsioni normative da parte delle amministrazioni competenti e quindi, nel caso di specie, auspicarsi che le Asl territoriali si conformino a quanto stabilito dal legislatore e correttamente interpretato dalla giurisprudenza.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 13 giugno 2018