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Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari

Principali elementi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, di recepimento della direttiva 2004/38/ce - A cura di Sergio Briguglio

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Ai fini del godimento dei diritti in materia di ingresso e soggiorno, sono considerati “familiari” del cittadino comunitario:
. il coniuge
. il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un’unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana1
. i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta’ inferiore a 21 anni o a carico2
. gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana)

L’ingresso e il soggiorno di:
. altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza
. altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell’Unione
. partner con relazione stabile con il cittadino dell’Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino sono agevolati dall’Italia. L’eventuale diniego e’ motivato dopo un’accurata analisi della situazione personale.

I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita’ valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i suoi familiari stranieri in possesso di passaporto valido hanno il diritto di uscire dall’Italia per recarsi in un altro Stato membro. Se si tratta di minorenni o interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e’ garantito nei limiti previsti dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza3.

I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita’ valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i suoi familiari stranieri in possesso di passaporto valido (e di visto di ingresso, se richiesto) hanno diritto di ingresso in Italia.

Il visto di ingresso per il familiare straniero, se richiesto, e’ rilasciato gratuitamente e con priorita’ rispetto agli altri visti.

Si prescinde dal visto di ingresso se il familiare straniero e’ in possesso di carta di soggiorno; in tal caso non vengono apposti timbri di ingresso o di uscita sul passaporto del familiare straniero.

In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento se l’interessato, entro 24 ore4, fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione5.

Il cittadino comunitario ha il diritto di soggiornare per un periodo di durata non superiore a tre mesi, alla sola condizione di possesso di un documento di identita’ valido per l’espatrio in base alla legislazione dello Sttao di cui e’ cittadino.

Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che esercita il diritto di soggiorno fino ha tre mesi ha diritto di soggiorno fino a tre mesi6 a condizione che possegga un passaporto in corso di validita’ e, se richiesto, il visto di ingresso7.

Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero che soggiornino in Italia essendo titolari di soggiorno fino a tre mesi, sono tenuti, per lo svolgimento delle attivita’ consentite (quelle che la legge non riserva al cittadino italiano: attivita’ che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all’art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all’art. 2, DPCM 174/94), agli adempimenti previsti per il cittadino italiano.

Il cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia per periodi di durata superiore a tre mesi nei casi seguenti:
. e’ lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato;
. dispone, per se’ e per i suoi familiari8, di risorse economiche che consentano loro di non diventare un onere per l’assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale9; nel caso in cui l’attivita’ principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita’ di risorse e’ attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea10.

Il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi si estende al familiare, comunitario o straniero, che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che goda di tale diritto a titolo principale.

Il cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi in quanto lavoratore subordinato o autonomo conserva lo status di lavoratore quando:
. e’ temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia;
. e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e’ iscritto al Centro per l’impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta prima che sia stata maturato un anno di attivita’ lavorativa, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno11;
. segue un corso di formazione professionale12; lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l’attivita’ precedentemente svolta13.

Avverso il diniego o la revoca del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi e’ ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide, sentito l’interessato, nei modi di cui all’art. 737 c.p.c.

In caso di cittadino comunitario che intenda soggiornare per un periodo di durata superiore a tre mesi, si applicano le disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani14.

L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario e’ comunque dovuta quando siano trascorsi tre mesi dall’ingresso; gli e’ rilasciata un’attestazione, che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione.

Oltre a quanto previsto per gli italiani, l’iscrizione anagrafica[L’art. 9, co. 3 del D. Lgs. fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione effettuata prima del termine di tre mesi] e’ condizionata alla produzione di documentazione attestante:
. l’attivita’ lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per lavoro);
. la disponibilita’ di risorse per se’ e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro15), nonche’ di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione16).

La disponibilita’ di risorse puo’ essere dimostrata mediante autocertificazione.

Oltre a quanto previsto per gli italiani, l’iscrizione anagrafica del familiare che non abbia un autonomo diritto di soggiorno[Verosimilmente tale iscrizione e’ obbligatoria nello stesso senso in cui lo e’ per i cittadini italiani, e la disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno] richiede la presentazione:
. di un documento di identita’ (per il familiare comunitario) o del passaporto in corso di validita’ e del visto, se richiesto (per il familiare straniero17);
. di un documento che attesti la qualita’ di familiare o, se richiesto, di familiare a carico;
. dell’attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario.

L’amministrazione comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino comunitario.

Il familiare straniero, trascorsi tre mesi dall’ingresso18 chiede alla questura competente per territorio la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” (nelle more dell’emanazione del decreto del Mininterno che ne definisce il modello, e’ rilasciato un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo); il familiare straniero deve presentare:
. i documenti richiesti per l’iscrizione anagrafica (passaporto valido, con eventuale visto19, e attestazione della richiesta di iscrizione anagrafica da parte del citatdino comunitario);
. foto in formato tessera, in quattro esemplari.

All’atto della richiesta della carta, e’ rilasciata una ricevuta secondo il modello definito dal decreto del Mininterno.

La carta ha una validita’ di cinque anni20, che non decade in caso di assenze di durata non superiore a sei mesi l’anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita’, malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato); spetta all’interessato l’onere di documentare i fatti che giustificano la persistenza della validita’ della carta.

La carta e’ rilasciata gratuitamente, salvo il rimborso del costo materiale.

In caso di decesso o di partenza dall’Italia del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, ovvero di divorzio o annullamento del matrimonio21, il familiare comunitario che non abbia gia’ maturato il diritto di soggiorno permanente, e che non lo maturi in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita’ lavorativa, perde il diritto di soggiorno, salvo che non abbia maturato i requisiti per un autonomo diritto di soggiorno o sia familiare di altro cittadino comunitario titolare in via principale di diritto di soggiorno22.

In caso di decesso (nota: non di partenza) del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, il familiare straniero che non abbia gia’ maturato il diritto di soggiorno permanente, e che non lo maturi in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita’ lavorativa, perde il diritto di soggiorno, a meno che non abbia soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario23 e dimostri di soddisfare una delle seguenti due condizioni:
. esercitare un’attivita’ lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se’ e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero24) e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;
. far parte del nucleo familiare, gia’ costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente25.

Ove non sia soddisfatta la condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso del cittadino comunitario[In base ad art. 1, co. 2 e art. 30, co. 5 D. Lgs. 286/1998., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente (comunitario o straniero) del cittadino comunitario o del suo coniuge che compia, in Italia, 21 anni, non essendo piu’ a carico del genitore, prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo], al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo’ essere rilasciato26 un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta’ per lo svolgimento di attivita’ di lavoro27.

In caso di partenza o di decesso del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno28 il figlio29 iscritto in un istituto scolastico e il genitore affidatario di tale figlio (comunitario o straniero che sia) mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi30.

In caso di divorzio dal cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno o di annullamento del matrimonio31, il familiare straniero che non abbia gia’ maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno32, a meno che l’interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:
. esercitare un’attivita’ lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se’ e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero[La mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE]) e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;
. far parte del nucleo familiare, gia’ costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente, e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
. il matrimonio33 e’ durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o annullamento34;
. il coniuge[La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana] straniero ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi35 o a decisione giudiziaria;
. il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare36;
. il coniuge37 straniero beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi38 o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l’organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando esse sono considerate necessarie,

Ove non sia soddisfatta alcuna di queste ultime condizioni, al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo’ essere rilasciato39 un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta’ per lo svolgimento di attivita’ di lavoro40.

Il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi finche’ dispongono di risorse sufficienti per non diventare un onere per l’assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero41) e finche’ non diventano un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica.

Il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi finche’ soddisfano le condizioni previste per il riconoscimento o il mantenimento di tale diritto42. In ogni caso, il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:
. il cittadino comunitario esercita attivita’ di lavoro autonomo o subordinato;
. il cittadino comunitario ha fatto ingresso per cercare un posto di lavoro, ed e’ iscritto al Centro per l’impiego da non piu’ di sei mesi43 ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita’ allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002), non e’ stato escluso dallo stato di disoccupazione (ai sensi di art. 4 D. Lgs. 297/2002).

Il cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente (non subordinato alle condizioni previste per il diritto di soggiorno temporaneo) se soddisfa una delle seguenti condizioni:
. ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi;
. cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l’attivita’ avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (ovvero, avendo raggiunto l’eta’ di 60 anni, se appartiene a una categoria per cui tale diritto non e’ previsto44);
. cessa, in quanto lavoratore subordinato, l’attivita’ a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver svolto attivita’ lavorativa in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita’, di disoccupazione involontaria, di sospensione dell’attivita’ indipendenti dalla volonta’ dell’interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita’ per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro);
. cessa, in quanto lavoratore subordinato, l’attivita’ a seguito di pensionamento anticipato ed e’ coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l’ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario45;
. cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l’attivita’ a seguito di sopravvenuta incapacita’ lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro);
. cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l’attivita’ a seguito di sopravvenuta incapacita’ lavorativa permanente ed e’ coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l’ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario46;
. cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l’attivita’ a seguito di sopravvenuta incapacita’ lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato;
. esercita, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, un’attivita’ lavorativa in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l’iscrizione anagrafica47, dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita’, di disoccupazione involontaria, di sospensione dell’attivita’ indipendenti dalla volonta’ dell’interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita’ per motivi di malattia o infortunio);
. soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all’ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita’ o svolgimento di attivita’ in altro Stato membro)48;
. soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e’ ancora impegnato in attivita’ lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia;
. soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre e’ ancora impegnato in attivita’ lavorativa autonoma o subordinata;
. soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e’ ancora impegnato in attivita’ lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto.

Il familiare straniero di cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente se soddisfa una delle seguenti condizioni:
. ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi unitamente al cittadino comunitario49;
. soggiorna in Italia con il cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente per il verificarsi di una delle condizioni che consentono l’acquisto anticipato di tale diritto (cessazione di attivita’ o svolgimento di attivita’ in altro Stato membro)50;
. soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e’ ancora impegnato in attivita’ lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia;
. soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre e’ ancora impegnato in attivita’ lavorativa autonoma o subordinata;
. soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e’ ancora impegnato in attivita’ lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto;
. ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni;
. ha ottenuto il diritto di soggiorno a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario51, per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni.

Ai fini del computo degli anni di soggiorno, non si considerano interruzioni le assenze di durata non superiore a sei mesi l’anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita’, malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato) – quelle, cioe’, che non fanno perdere validita’ alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dall’Italia di durata superiore a due anni consecutivi.

Al cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno permanente il Comune rilascia, entro 30 gg. dall’eventuale richiesta corredata della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, un attestato che certifichi la titolarita’ del diritto. In luogo dell’attestato puo’ essere inserita apposita istruzione nel micro-chip della carta di identita’ elettronica.

Al familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia gratuitamente (salvo rimborso del costo materiale), entro 90 gg. dalla richiesta, una “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione52. La validita’ della carta non viene meno per assenze dall’Italia che non superino la durata di due anni consecutivi.

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, la continuita’ del soggiorno e i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto di soggiorno (di qualunque durata) possono essere dimostrati nei modi previsti dalla legge53. La continuita’ del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato54.

I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita’ economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita’ che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all’art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all’art. 2, DPCM 174/94).

Il cittadino comunitario residente in Italia (alla luce di disposizioni seguenti, si deve intendere: “con diritto di soggiorno”) gode di parita’ di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari stranieri con diritto di soggiorno55. In deroga a tale principio, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia56 ne’, in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l’attivita’ esercitata o per altre disposizioni di legge.

La qualita’ di titolare di diritto di soggiorno puo’ essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge57.

Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno del cittadino comunitario o del suo familiare straniero puo’ essere limitato solo:
. per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso i provvedimenti negativi devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita’ e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l’adozione;
. per motivi di sanita’ pubblica58, in presenza di una delle malattie o infermita’ con potenziale epidemico individuate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l’infermita’ sia insorta prima dell’ingresso in Italia59.

I motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica in base ai quali si puo’ adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato di un titolare di diritto di soggiorno devono essere60
. gravi, se l’interessato e’ titolare di diritto di soggiorno permanente;
. tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato, se l’interessato e’ cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia per tutti gli ultimi 10 anni ovvero cittadino comunitario minorenne61.

Nell’adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica si tiene conto della durata del soggiorno in Italia, dell’eta’, dello stato di salute, della situazione familiare ed economica, dell’integrazione sociale e culturale in Italia dell’interessato e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

Il cittadino comunitario minorenne titolare di diritto di soggiorno puo’ comunque essere allontanato dall’Italia quando questo sia necessario a tutela del suo interesse62.

Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato fondato su motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica e’ adottato dal Ministro dell’interno con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), tradotto in lingua comprensibile al destinatario ovvero in inglese63, e notificato all’interessato con l’indicazione delle modalita’ di impugnazione, della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, non superiore a 3 anni64, e del termine stabilito per lasciare l’Italia, non inferiore a un mese dalla data della notifica, salvi i casi di comprovata urgenza65.

Il destinatario di un provvedimento di allontanamento che rientri in Italia in violazione del divieto di reingresso e’ punito con l’arresto da 3 mesi a un anno e un’ammenda da 500 a 5000 euro, ed e’ nuovamente allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera.

L’accompagnamento immediato alla frontiera del titolare di diritto di soggiorno e’ disposto dal questore anche:
. nel caso in cui l’interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l’Italia;
. nel caso in cui i motivi di sicurezza pubblica che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di allontanamento siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero possono essere allontanati anche quando vengano a mancare66 le condizioni che determinano il diritto di soggiorno67, salvo quanto previsto in caso di decesso del cittadino comunitario o di divorzio o annullamento del matrimonio.68

Nell’adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato motivato dal venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto della durata del soggiorno in Italia, dell’eta’, dello stato di salute, della situazione familiare ed economica, dell’integrazione sociale e culturale in Italia dell’interessato e dei suoi legami con il paese d’origine.69

Il provvedimento di allontanamento motivato dal venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e’ adottato dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora70 del destinatario, con atto motivato tradotto in lingua comprensibile al destinatario ovvero in inglese, e notificato all’interessato con l’indicazione delle modalita’ di impugnazione e del termine stabilito per lasciare l’Italia (non inferiore a un mese dalla data della notifica71). Il provvedimento non puo’ prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale72.

Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica e’ ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma73. Il ricorso puo’ essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza dell’interessato, con procura speciale al patrocinatore legale rilasciata davanti all’autorita’ consolare e comunicazioni relative al procedimento effettuate presso la stessa autorita’. Il ricorso puo’ essere accompagnato da istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento; l’esecuzione resta sospesa fino all’esito74 dell’istanza, salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale75 o sia fondato su motivi di sicurezza pubblica che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e’ ammesso ricorso al Tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il Prefetto che l’ha adottato. Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilita’ entro 20 gg. dalla notifica ed e’ deciso entro i successivi 30 gg.. Il ricorso puo’ essere sottoscritto anche personalmente e puo’ essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza dell’interessato, con sottoscrizione autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche, che ne curano l’inoltro all’autorita’ giudiziaria, e comunicazioni relative al procedimento effettuate presso le autorita’ diplomatiche o consolari. Il ricorso puo’ essere accompagnato da istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento; l’esecuzione resta sospesa fino all’esito76 dell’istanza, salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale77. Il ricorrente ha diritto a stare in giudizio personalmente.

Il cittadino comunitario o il familiare straniero che presentino ricorso contro il provvedimento di allontanamento78 e ai quali sia negata la sospensione dell’esecuzione del provvedimento sono ammessi, su documentata richiesta dell’interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la loro presenza rappresenti una grave minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L’autorizzazione e’ rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare.

In caso di ricorso contro il provvedimento di allontanamento motivato dal venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Tribunale decide ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.. Qualora i tempi eccedano il termine prescritto all’interessato per lasciare l’Italia e sia stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorita’ sull’istanza, prima che scada detto termine.

In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente che si trovi ancora in Italia deve lasciarla immediatamente.

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano, se piu’ favorevoli, anche ai familiari stranieri di cittadini italiani.

Sono abrogati il DPR 54/2002 e il D. Lgs. 52/2002 e l’art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (relativo al rilascio di carta di soggiorno al familiare straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o comunitario).79

Note

1. Attualmente non lo sono.
2. Non e’ esplicitamente prevista l’equiparazione del minore adottato al figlio. L’ingresso del minore adottato e’ comunque consentito dal combinato disposto di art. 1, co. 2 e art. 29, co. 2 del D. Lgs. 286/1998. In mancanza di equiparazione, il minore affidato ricongiunto non risulterebbe pero’ titolare di diritto di soggiorno.
3. Disposizione non prevista esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE.
4. Quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE.
5. Verosimilmente, del diritto di ingresso.
6. Verosimilmente, ove raggiunga il cittadino comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino comunitario.
7. Verosimilmente, anche se, privo di visto o di passaporto valido, e’ stato ammesso in Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche’ non sia stato respinto; per di piu’, il possesso del visto non e’ richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno.
8. Verosimilmente, per i familiari presenti in Italia.
9. In base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dovrebbe essere possibile l’iscrizione facoltativa al SSN.
10. La Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l’assistenza pubblica.
11. La Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l’ammissione degli ascendenti a carico.
12. Verosimilmente, anche di riqualificazione professionale.
13. L’inciso “salvo il caso di disoccupazione involontaria” significa, forse, che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni.
14. Significa, verosimilmente, che il cittadino puo’ iscriversi all’anagrafe, alle condizioni previste per gli italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu’ di tre mesi.
15. L’art. 9, co. 3 del D. Lgs. fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione effettuata prima del termine di tre mesi.
16. La quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e’ certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l’assistenza pubblica.
17. La generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita’ di ricorrere all’autocertificazione fanno si’ che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l’onere di certificazione dell’iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi’ immotivato.
18. Verosimilmente tale iscrizione e’ obbligatoria nello stesso senso in cui lo e’ per i cittadini italiani, e la disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno.
19. Il possesso di visto non e’ richiesto ai fini dell’iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo’ derogare ai fini dell’ingresso.
20. Non e’ chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti del proprio ingresso o, in caso di raggiungimento del cittadino comunitario, dell’ingresso di questi; in caso di raggiungimento, il vero termine dovrebbe essere il piu’ avanzato tra i tre mesi successivi all’ingresso del cittadino comunitario e gli otto giorni successivi all’ingresso del familiare straniero.
21. In contrasto con la Direttiva 2004/38/CE.
22. La Direttiva 2004/38/CE prevede che la durata sia inferiore se tale e’ la durata del soggiorno previsto per il cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. in relazione al caso di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l’indipendenza della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in realta’, solo apparente.
23. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
24. Mia interpretazione di una clausola altrimenti pleonastica.
25. Non e’ chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia.
26. La mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE.
27. Per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato.
28. In base ad art. 1, co. 2 e art. 30, co. 5 D. Lgs. 286/1998., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente (comunitario o straniero) del cittadino comunitario o del suo coniuge che compia, in Italia, 21 anni, non essendo piu’ a carico del genitore, prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo.
29. Verosimilmente, purche’ soddisfi una delle altre due condizioni.
30. Disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE.
31. Non e’ considerato il caso di divorzio o annullamento del matrimonio.
32. Verosimilmente, anche il figlio del coniuge.
33. Non e’ chiaro se il riferimento sia al corso di studi al quale e’ iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera’ successivamente.
34. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
35. La formulazione dell’at. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero’ con il successivo art. 16, co. 2; l’art. 12, co. 2 del D. Lgs., in ogni caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno.
36. La mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE.
37. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
38. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
39. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
40. O partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
41. La Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu’ generale, all’esistenza di “situazioni particolramente difficili”.
42. O partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
43. O tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
44. Verosimilmente, purche’ soddisfi una delle due condizioni precedenti.
45. Disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE.
46. La quantificazione non e’ prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita’ di non gravare sull’assistenza sociale, e mal si accorda con l’ovvia assenza di controlli in ingresso.
47. La Direttiva 2004/38/CE prevede che in caso di dubbio sulla permanenza delle condizioni possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche, ma che il ricorso all’assistenza pubblica non da’ luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento; il D. Lgs. non si pronuncia su questi punti; la Direttiva 2004/38/CE prevede anche che lo scadere del documento di identita’ o del passaporto non giustifichino l’allontanamento.
48. Questa quantificazione non e’ prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto rifermento alla possibilita’ di dimostrare di avere buone possibilita’ di trovare occupazione; inoltre, non e’ chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo.
49. La legge italiana contempla tali categorie?
50. La Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

51. La Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
52. La Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana.
53. Non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni – es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino.
54. L’art. 14, co. 2 del D. Lgs., a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita’ del soggiorno, non la convivenza; la cosa e’ rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta’ italiana.
55. Non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che acquisiti il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni – es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino.
56. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.
57. La Direttiva 2004/38/CE prevede che la sanzione in caso di mancato rispetto di tale termine debba essere proporzionata e non discriminatoria; dovrebbe quindi essere escluso la possibilita’ di diniego della carta di soggiorno permanente.
58. Significa “mediante autocertificazione”, dal momento che si tratta di stati o fatti a conoscenza dell’amministrazione dello Stato?.
59. La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che l’interruzione si abbia in caso di valida esecuzione del provvedimento.
60. Non e’ chiaro se di tale beneficio i familiari stranieri godano autonomamente, o solo in quanto familiari del cittadino comunitario (la distinzione e’ rilevante, per esempio, per i familiari stranieri con diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi).
61. Non e’ chiaro se il riferimento sia al soggiorno del cittadino comunitario.
62. La Direttiva 2004/38/CE stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo’ costituire in nessun caso prerequisito per l’esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita’ amministrativa.
63. Per il cittadino straniero, il D. Lgs. 286/1998 prevede la possibilita’ di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita’ di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita’ di espulsione); su queste disposizioni prevale pero’ l’obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita’ pubblica.
64. La Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita’, la condizione che la malattia o l’infermita’ siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall’ingresso, nonche’ la possibilita’ di sottoporre l’interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno.
65. L’art. 4, co. 3 del D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007 stabilisce che ai fini dell’ingresso per ricongiungimento familiare, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell’Area Schengen. Il D. Lgs. e la Direttiva 2004/38/CE non esigono, nel caso generale, che i motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica siano talmente gravi da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato (tale condizione e’ invece richiesta esplicitamente solo in caso di cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia per tutti gli ultimi 10 anni ovvero di cittadino comunitario minorenne). In base all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. 286/1998 (applicabilita’ ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998, se piu’ favorevoli), dovrebbe valere la delimitazione dei motivi che consentono il diniego del diritto di soggiorno al solo caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell’Area Schengen.
66. L’art. 20, co. 7 D. Lgs. 6/2/2007 sembra disporre che, anche per il minorenne, il provvedimento sia adottato dal Ministro dell’interno, cosa in contrasto con art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998. Inoltre, applicandosi la delimitazione dei motivi di sicurezza pubblica solo al minore comunitario, il minore straniero familiare di cittadino italiano o comunitario potrebbe essere allontanato anche per motivi di sicurezza pubblica non tanto gravi da configurare il pericolo per la sicurezza dello Stato; da art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dovrebbe discendere, pero’, l’applicazione delle disposizioni piu’ favorevoli previste per il generico minore straniero (espellibilita’ solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni).
67. L’art. 20, co. 7 D. Lgs. 6/2/2007 sembra disporre che il provvedimento sia adottato dal Ministro dell’interno, cosa priva di senso e in contrasto con art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998.
68. L’art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all’interessato la possibilita’ di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento.
69. La Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita’, che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l’esecuzione dell’allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare istanza di cancellazione di un divieto di reingresso altrimenti permanente.
70. La previsione di un termine non inferiore a un mese non sembra adatta ad un provvedimento di respingimento alla frontiera – ad es.: di familiare straniero che raggiunga il cittadino comunitario; l’art. 30 co. 3 Direttiva 2004/38/CE potrebbe essere interpretato nel senso di escludere che tale termine debba essere concesso in caso di respingimento.
71. Significa, verosimilmente, “quando manchino o vengano a mancare”.
72. E’ incluso il caso di diritto di soggiorno permanente, che viene meno in caso di assenza dall’Italia per piu’ di due anni consecutivi.
73. Le disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione si applicano ai cittadini comunitari se piu’ favorevoli (art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998). Dovrebbe essere previsto quindi il divieto di allontanamento nei casi in cui e’ previsto il divieto di espulsione per lo straniero. Dovrebbe inoltre essere rilasciato un permesso di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta’, permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente).
74. In base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, si deve tener conto ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare straniero anche delle conseguenze dell’allontanamento per l’interessato e i suoi familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007).
75. Rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu’ di 3 mesi senza essere iscritto all’anagrafe.
76. Non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.
77. Un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita’ del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente.
78. L’art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione estesa al merito.
79. Verosimilmente, non definitivo.
80. Verosimilmente, in caso di mancato rispetto dei termini per l’allontanamento o del divieto di reingresso, ovvero in presenza di una condanna per reati particolarmente gravi.
81. Verosimilmente, non definitivo, sulla base di disposizioni seguenti.
82. Non e’ chiaro di che decisione giudiziale si tratti, non essendo previste sanzioni per il mancato rispetto del termine fissato per l’allontanamento e che i motivi del provvedimento non sono relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
83. In base ad art. 31, co. 4 Direttiva 2004/38/CE questa disposizione deve applicarsi anche in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica; se cosi’ non fosse, d’altra parte, la specificazione relativa all’assenza di gravi mionacce per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica sarebbe pleonastica.
84. Si sarebbe dovuto abrogare anche la disposizione di cui all’art. 30, co. 1, lettera b D. Lgs. 286/1998, per la parte che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario, nonche’, per la parte corrispondente, la disposizione di cui al successivo art. 30, co. 1 bis (revoca del permesso in caso di mancata convivenza), a meno di considerarle applicabili a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse).

  1. Attualmente non lo sono.
  2. Non e’ esplicitamente prevista l’equiparazione del minore adottato al figlio. L’ingresso del minore adottato e’ comunque consentito dal combinato disposto di art. 1, co. 2 e art. 29, co. 2 del D. Lgs. 286/1998. In mancanza di equiparazione, il minore affidato ricongiunto non risulterebbe pero’ titolare di diritto di soggiorno.
  3. Disposizione non prevista esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE
  4. Quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE.
  5. Verosimilmente, del diritto di ingresso.
  6. Verosimilmente, ove raggiunga il cittadino comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino comunitario
  7. Verosimilmente, anche se, privo di visto o di passaporto valido, e’ stato ammesso in Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche’ non sia stato respinto; per di piu’, il possesso del visto non e’ richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno.
  8. Verosimilmente, per i familiari presenti in Italia
  9. In base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dovrebbe essere possibile l’iscrizione facoltativa al SSN
  10. La Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l’assistenza pubblica
  11. La Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l’ammissione degli ascendenti a carico
  12. Verosimilmente, anche di riqualificazione professionale
  13. L’inciso “salvo il caso di disoccupazione involontaria” significa, forse, che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni
  14. Significa, verosimilmente, che il cittadino puo’ iscriversi all’anagrafe, alle condizioni previste per gli italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu’ di tre mesi
  15. La quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e’ certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l’assistenza pubblica
  16. La generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita’ di ricorrere all’autocertificazione fanno si’ che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l’onere di certificazione dell’iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi’ immotivato
  17. Il possesso di visto non e’ richiesto ai fini dell’iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo’ derogare ai fini dell’ingresso
  18. Non e’ chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti del proprio ingresso o, in caso di raggiungimento del cittadino comunitario, dell’ingresso di questi; in caso di raggiungimento, il vero termine dovrebbe essere il piu’ avanzato tra i tre mesi successivi all’ingresso del cittadino comunitario e gli otto giorni successivi all’ingresso del familiare straniero
  19. In contrasto con la Direttiva 2004/38/CE
  20. La Direttiva 2004/38/CE prevede che la durata sia inferiore se tale e’ la durata del soggiorno previsto per il cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. in relazione al caso di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l’indipendenza della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in realta’, solo apparente
  21. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  22. Mia interpretazione di una clausola altrimenti pleonastica
  23. Non e’ chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia
  24. La mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE
  25. Per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato
  26. Verosimilmente, purche’ soddisfi una delle altre due condizioni
  27. Disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE
  28. Non e’ considerato il caso di divorzio o annullamento del matrimonio
  29. Verosimilmente, anche il figlio del coniuge
  30. Non e’ chiaro se il riferimento sia al corso di studi al quale e’ iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera’ successivamente
  31. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  32. La formulazione dell’at. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero’ con il successivo art. 16, co. 2; l’art. 12, co. 2 del D. Lgs., in ogni caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno
  33. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  34. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  35. O partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  36. La Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu’ generale, all’esistenza di “situazioni particolramente difficili”
  37. O partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  38. O tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  39. Verosimilmente, purche’ soddisfi una delle due condizioni precedenti
  40. Disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE
  41. La quantificazione non e’ prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita’ di non gravare sull’assistenza sociale, e mal si accorda con l’ovvia assenza di controlli in ingresso
  42. La Direttiva 2004/38/CE prevede che in caso di dubbio sulla permanenza delle condizioni possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche, ma che il ricorso all’assistenza pubblica non da’ luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento; il D. Lgs. non si pronuncia su questi punti; la Direttiva 2004/38/CE prevede anche che lo scadere del documento di identita’ o del passaporto non giustifichino l’allontanamento
  43. Questa quantificazione non e’ prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto rifermento alla possibilita’ di dimostrare di avere buone possibilita’ di trovare occupazione; inoltre, non e’ chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo
  44. La legge italiana contempla tali categorie?
  45. La Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  46. La Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l’unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  47. La Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana
  48. Non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni – es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
  49. L’art. 14, co. 2 del D. Lgs., a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita’ del soggiorno, non la convivenza; la cosa e’ rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta’ italiana
  50. Non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che acquisiti il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni – es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
  51. La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell’unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana
  52. La Direttiva 2004/38/CE prevede che la sanzione in caso di mancato rispetto di tale termine debba essere proporzionata e non discriminatoria; dovrebbe quindi essere escluso la possibilita’ di diniego della carta di soggiorno permanente
  53. Significa “mediante autocertificazione”, dal momento che si tratta di stati o fatti a conoscenza dell’amministrazione dello Stato?
  54. La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che l’interruzione si abbia in caso di valida esecuzione del provvedimento
  55. Non e’ chiaro se di tale beneficio i familiari stranieri godano autonomamente, o solo in quanto familiari del cittadino comunitario (la distinzione e’ rilevante, per esempio, per i familiari stranieri con diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi)
  56. Non e’ chiaro se il riferimento sia al soggiorno del cittadino comunitario
  57. La Direttiva 2004/38/CE stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo’ costituire in nessun caso prerequisito per l’esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita’ amministrativa
  58. Per il cittadino straniero, il D. Lgs. 286/1998 prevede la possibilita’ di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita’ di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita’ di espulsione); su queste disposizioni prevale pero’ l’obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita’ pubblica
  59. La Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita’, la condizione che la malattia o l’infermita’ siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall’ingresso, nonche’ la possibilita’ di sottoporre l’interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno
  60. L’art. 4, co. 3 del D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007 stabilisce che ai fini dell’ingresso per ricongiungimento familiare, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell’Area Schengen. Il D. Lgs. e la Direttiva 2004/38/CE non esigono, nel caso generale, che i motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica siano talmente gravi da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato (tale condizione e’ invece richiesta esplicitamente solo in caso di cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia per tutti gli ultimi 10 anni ovvero di cittadino comunitario minorenne). In base all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. 286/1998 (applicabilita’ ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998, se piu’ favorevoli), dovrebbe valere la delimitazione dei motivi che consentono il diniego del diritto di soggiorno al solo caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell’Area Schengen
  61. L’art. 20, co. 7 D. Lgs. 6/2/2007 sembra disporre che, anche per il minorenne, il provvedimento sia adottato dal Ministro dell’interno, cosa in contrasto con art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998. Inoltre, applicandosi la delimitazione dei motivi di sicurezza pubblica solo al minore comunitario, il minore straniero familiare di cittadino italiano o comunitario potrebbe essere allontanato anche per motivi di sicurezza pubblica non tanto gravi da configurare il pericolo per la sicurezza dello Stato; da art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dovrebbe discendere, pero’, l’applicazione delle disposizioni piu’ favorevoli previste per il generico minore straniero (espellibilita’ solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni)
  62. L’art. 20, co. 7 D. Lgs. 6/2/2007 sembra disporre che il provvedimento sia adottato dal Ministro dell’interno, cosa priva di senso e in contrasto con art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998
  63. L’art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all’interessato la possibilita’ di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento
  64. La Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita’, che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l’esecuzione dell’allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare istanza di cancellazione di un divieto di reingresso altrimenti permanente
  65. La previsione di un termine non inferiore a un mese non sembra adatta ad un provvedimento di respingimento alla frontiera – ad es.: di familiare straniero che raggiunga il cittadino comunitario; l’art. 30 co. 3 Direttiva 2004/38/CE potrebbe essere interpretato nel senso di escludere che tale termine debba essere concesso in caso di respingimento
  66. Significa, verosimilmente, “quando manchino o vengano a mancare”
  67. E’ incluso il caso di diritto di soggiorno permanente, che viene meno in caso di assenza dall’Italia per piu’ di due anni consecutivi
  68. Le disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione si applicano ai cittadini comunitari se piu’ favorevoli (art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998). Dovrebbe essere previsto quindi il divieto di allontanamento nei casi in cui e’ previsto il divieto di espulsione per lo straniero. Dovrebbe inoltre essere rilasciato un permesso di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta’, permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)
  69. In base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, si deve tener conto ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare straniero anche delle conseguenze dell’allontanamento per l’interessato e i suoi familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
  70. Rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu’ di 3 mesi senza essere iscritto all’anagrafe
  71. Non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine
  72. Un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita’ del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente
  73. L’art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione estesa al merito
  74. Verosimilmente, non definitivo
  75. Verosimilmente, in caso di mancato rispetto dei termini per l’allontanamento o del divieto di reingresso, ovvero in presenza di una condanna per reati particolarmente gravi
  76. Verosimilmente, non definitivo, sulla base di disposizioni seguenti
  77. Non e’ chiaro di che decisione giudiziale si tratti, non essendo previste sanzioni per il mancato rispetto del termine fissato per l’allontanamento e che i motivi del provvedimento non sono relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica
  78. In base ad art. 31, co. 4 Direttiva 2004/38/CE questa disposizione deve applicarsi anche in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica; se cosi’ non fosse, d’altra parte, la specificazione relativa all’assenza di gravi mionacce per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica sarebbe pleonastica
  79. Si sarebbe dovuto abrogare anche la disposizione di cui all’art. 30, co. 1, lettera b D. Lgs. 286/1998, per la parte che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario, nonche’, per la parte corrispondente, la disposizione di cui al successivo art. 30, co. 1 bis (revoca del permesso in caso di mancata convivenza), a meno di considerarle applicabili a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse)